Inammissibile il ricorso che censura l’interpretazione del giudicato come vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9539 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli atti processuali e del giudicato esterno costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici o dell’art. 112 cod. proc. civ.. Il ricorso che denunci l’anomalia motivazionale deve allegare vizi radicali, quali la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, non essendo sufficiente la mera insufficienza della motivazione. Il vizio di omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deve riguardare un fatto storico e decisivo, non l’interpretazione di atti o elementi probatori. La censura che investa l’interpretazione del giudicato esterno senza dedurre la violazione dell’art. 2909 cod. civ. difetta di specificità ed è inammissibile.

Il Fatto

Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimato nel 2010, ottenendo dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria la declaratoria di nullità del recesso e la condanna della società al risarcimento del danno, limitato alle retribuzioni maturate fino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. La domanda risarcitoria per il periodo successivo era stata respinta e il lavoratore non aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione.

In un separato giudizio il lavoratore ha chiesto il risarcimento del danno conseguente al medesimo licenziamento per il periodo compreso tra il deposito del ricorso e l’effettiva reintegra. La Corte d’Appello di L’Aquila, riformando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda per formazione del giudicato sulla statuizione non impugnata. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il motivo con cui si denuncia la motivazione contraddittoria circa l’accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui il ricorso originario di impugnativa del licenziamento includeva la domanda risarcitoria fino al deposito del ricorso e non fino alla reintegra, con esclusione di alcun giudicato sul punto.

Il ricorso è dichiarato inammissibile sotto più profili. Anzitutto la Corte ricorda che, secondo le Sezioni unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, l’anomalia motivazionale rilevante come error in procedendo sussiste solo nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La Corte territoriale ha invece ampiamente esposto le ragioni del proprio convincimento e il ricorrente non ha prospettato vizi radicali.

Quanto all’omesso esame, la Corte ribadisce che esso deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dagli atti e che sia decisivo. Nella specie la censura non investe un fatto, ma l’interpretazione degli atti processuali, ovvero del ricorso di impugnativa del licenziamento e della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

La Corte afferma poi che l’interpretazione degli atti processuali dà luogo a un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non risultando dedotta né la violazione dei canoni ermeneutici né quella dell’art. 112 cod. proc. civ. (richiamate Cass. n. 20716 del 2018, n. 8069 del 2016, n. 16164 del 2015, Cass. S.U. n. 8077 del 2012).

Infine, quanto al giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, la Corte rileva che non è dedotta la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e che le censure non spiegano perché il giudice di merito avrebbe errato nell’interpretare il giudicato, risultando prive del requisito di specificità (Cass. n. 17175 del 2020). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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