Comutazione delle sanzioni al professionista infedele anche per violazioni formali (Cass. civ. Sez. V n. 10306 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione e la successiva commutazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 1 della legge n. 423/1995 non riguardano soltanto le sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente versamento, ma si estendono anche alle violazioni di natura formale che il professionista abbia concorso a realizzare. Una volta divenuta definitiva la sentenza penale di condanna del professionista, l’ufficio deve irrogare la sanzione nei suoi confronti notificando un atto di contestazione che indichi i fatti, gli elementi probatori e le norme applicate, non essendo necessario riprodurre gli originari atti di irrogazione sospesi né allegare la sentenza penale resa nel contraddittorio del professionista. Il rapporto di specialità tra la legge n. 423/1995 e l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 conferma che la fattispecie si applica ogni volta che il mancato adempimento degli obblighi tributari sia addebitabile al terzo professionista incaricato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società avvisi di accertamento relativi a un anno di imposta. La società denunciava il professionista che ne curava la contabilità, addebitandogli la responsabilità delle violazioni contestate, e otteneva la sospensione della riscossione delle sanzioni ai sensi dell’art. 1 della legge n. 423/1995. Sopravveniva una sentenza penale di condanna del professionista, divenuta irrevocabile, per essersi impossessato delle somme consegnategli per il pagamento delle imposte. La società provvedeva al pagamento dei tributi.
L’ufficio notificava quindi al professionista gli avvisi di contestazione per la commutazione delle sanzioni. Il professionista impugnava tali atti. La CTP accoglieva il ricorso sul presupposto della sua estraneità ai contenziosi della società e dell’oggetto della commutazione limitato al solo omesso versamento. La CTR confermava la decisione, rilevando la mancata allegazione della sentenza penale e degli atti presupposti e l’inidoneità dell’atto a sostenere la pretesa per violazioni formali. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; il professionista resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza della certificazione di conformità all’originale e per vizi della relata di notifica. Richiamando un proprio precedente (Cass. civ. n. 3343/2022), il Collegio osserva che il deposito di copia analogica del ricorso telematico con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa non comporta improcedibilità quando sia stata depositata una successiva attestazione, con firma autografa, della conformità della relata e delle ricevute PEC. Nel caso di specie tale attestazione sussisteva ed eventuali vizi della relata risultavano comunque sanati dalla costituzione del controricorrente.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Il giudice d’appello aveva censurato la mancata allegazione all’atto di accertamento della sentenza penale. La Corte rileva che l’allegazione è necessaria solo per atti non noti al contribuente, mentre la sentenza penale resa nel contraddittorio del professionista, una volta menzionata nei suoi dati, ben può essere richiamata per relationem. Quanto alla mancata allegazione degli atti di accertamento relativi alle sanzioni, l’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 richiede la notificazione della contestazione con indicazione dei fatti, degli elementi probatori, delle norme applicate e dei criteri di determinazione delle sanzioni. Tutti tali elementi erano presenti nell’atto di contestazione, con lo stralcio dell’avviso notificato alla contribuente originaria, l’elenco delle violazioni e il calcolo delle sanzioni. Nessuna disposizione imponeva di riprodurre gli originari atti di irrogazione sospesi.
Anche il secondo motivo è fondato. La CTR aveva ritenuto commutabili le sole sanzioni per omesso versamento, escludendo quelle per omessa dichiarazione, omessa tenuta delle scritture contabili e altre violazioni formali. La Corte ritiene l’assunto infondato. L’art. 1 della legge n. 423/1995 è preposto a sollevare il contribuente dalla responsabilità quando del fatto sia responsabile il professionista incaricato che abbia trattenuto le somme consegnategli. Se il meccanismo si limitasse alle sole sanzioni per omesso versamento, risulterebbe di fatto inutile, poiché queste ultime presuppongono imposte già liquidate o dichiarate. In senso conforme l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, ipotesi generale rispetto a quella speciale, individua l’esimente del fatto addebitabile al terzo con riferimento al mancato pagamento del tributo.
La Corte richiama altresì la giurisprudenza secondo cui l’esimente presuppone l’inadempimento di obblighi non formali e l’applicazione dell’art. 1 della legge n. 423/1995 opera anche quando alla violazione di tali obblighi si accompagni o presupponga la violazione di obblighi formali (Cass. n. 28359/2018; Cass. n. 9422/2018; Cass. n. 5744/2021). In definitiva, la verifica dell’esimente in favore del contribuente è indifferente in questa sede, poiché la sua eventuale mancanza fonda semmai una corresponsabilità e non esclude quella del professionista. Sussistevano pertanto tutti i presupposti per la commutazione delle sanzioni, erroneamente esclusa dal giudice d’appello.
Nota della Redazione
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