Rimborsi farmaci SSN rapporto di durata inapplicabilità imputazione art 1193 cc (Cass. civ. Sez. I n. 19536 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni di erogazione di farmaci rese continuativamente da una farmacia in favore del Servizio Sanitario Nazionale, in esecuzione della convenzione farmaceutica e della concessione rilasciata dall’ASL, non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono a un unico rapporto di durata, unitario e continuativo. Ne consegue che i singoli pagamenti eseguiti dall’ASL costituiscono adempimenti parziali di quel medesimo rapporto e, in applicazione del criterio legale dell’art. 1194, comma 2, cod. civ., non possono essere imputati dal debitore in conto capitale senza il consenso del creditore-farmacia. È pertanto esclusa l’applicabilità della disciplina sull’imputazione del pagamento dettata dall’art. 1193 cod. civ., che presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non già la pluralità di debiti interna a un unico rapporto.
Il Fatto
L’ASL di Salerno proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Salerno le aveva ingiunto il pagamento in favore di una farmacia della somma di € 41.738,77, oltre accessori, per l’erogazione di farmaci avvenuta nei mesi da marzo ad agosto 2011. L’opponente eccepiva di aver corrisposto i crediti indicati nelle distinte contabili riepilogative prima del deposito del ricorso per ingiunzione, avendo indicato nei mandati di pagamento la causale con individuazione dei debiti che intendeva estinguere ai sensi dell’art. 1193, comma 1, cod. civ..
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 422/2020, accoglieva l’appello della farmacia e condannava l’ASL al pagamento della somma richiesta. Il giudice di secondo grado riteneva che il rapporto tra farmacie e Servizio Sanitario avesse natura unitaria di durata, con la conseguenza che il debitore non aveva facoltà di imputare i pagamenti a norma dell’art. 1193 cod. civ., aggiungendo che la creditrice aveva contestato l’imputazione e che l’ASL non aveva sollevato alcuna contestazione sui prospetti aggiornati. Avverso tale sentenza l’ASL proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’azienda ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 cod. civ., sostenendo che i crediti portati nelle distinte contabili, benché omogenei, avrebbero causa e titolo diversi, trattandosi di crediti eterodeterminati individuabili da fatti costitutivi diversi da mese a mese, con conseguente applicabilità dei criteri dell’art. 1193, comma 1, cod. civ..
La Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la disciplina dell’imputazione di cui all’art. 1193 cod. civ. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non quando la pluralità di debiti inerisca a un unico rapporto obbligatorio (Cass. n. 27076/2022; Cass. n. 18002/2020).
Il collegio ha osservato che le prestazioni rese continuativamente dalla farmacia in favore del Servizio Sanitario Nazionale non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono a un unico rapporto, disciplinato dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata dalla stessa ASL in esecuzione dell’accordo collettivo trasfuso nel d.P.R. n. 371/1998. A seguito del rilascio della convenzione si instaura un rapporto di durata, unitario e continuativo, avente ad oggetto l’erogazione di farmaci per conto del SSN, tenuto a rimborsare gli importi anticipati previa esibizione delle distinte contabili periodiche. In tal senso depongono le norme dell’art. 8, commi 4 e 7, d.P.R. n. 371/1998, che prevedono il diritto all’acconto del 50% di 1/12 dei corrispettivi e la rettificazione degli errori contabili mediante contabilizzazione di crediti o debiti sulle competenze del mese successivo.
Ne consegue che i singoli pagamenti dell’ASL costituiscono adempimenti parziali di quell’unico rapporto e, in base al criterio legale dell’art. 1194, comma 2, cod. civ., non possono essere imputati dal debitore in conto capitale senza il consenso della creditrice. La Corte richiama in tal senso le ordinanze nn. 3871/2024, 3879/2024 e 3893/2024, tutte non massimate, e Cass. n. 3968/2019.
Il secondo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 1193 e 2697 cod. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il credito in assenza di idonee risultanze, è stato dichiarato inammissibile. Le censure difettavano del requisito della specificità, non precisando le contestazioni mosse alle pretese della farmacia né le risultanze istruttorie a sostegno; inoltre sollecitavano una rivalutazione di merito del materiale probatorio e non si confrontavano con le argomentazioni della Corte d’Appello, che aveva evidenziato l’assenza di contestazioni da parte dell’ASL sui prospetti aggiornati, sull’ammontare del debito e sugli elementi evincibili dai decreti ingiuntivi versati in atti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto, e senza liquidazione delle spese di lite per mancata costituzione della farmacia.
Nota della Redazione
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