Fideiussore consumatore e leasing: onere della prova e doppia conforme (Cass. civ. Sez. III n. 19573 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’assunzione della veste di consumatore, l’elemento significativo non è il difetto della qualifica di imprenditore commerciale in capo alla persona fisica, bensì lo scopo obiettivato o obiettivabile perseguito dall’agente al momento della conclusione del contratto, dovendo qualificarsi consumatore anche chi svolge attività imprenditoriale o professionale quando contrae per esigenze della vita quotidiana estranee a dette attività. La prova di tale qualità costituisce elemento costitutivo della domanda e grava, quale onere, su chi la invoca, con la conseguenza che la doglianza che si risolva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità. La qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia, per l’inserimento di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, incompatibile con l’accessorietà propria della fideiussione, è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione. Infine, in caso di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non può validamente dedursi il vizio di omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni delle due decisioni.
Il Fatto
Il ricorrente, fideiussore di una società commerciale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale su istanza della banca concedente, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di canoni scaduti e accessori relativi a un contratto di leasing stipulato tra la dante causa della banca e la società garantita.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto. La Corte d’Appello, con la sentenza impugnata, confermava a sua volta, ritenendo che il garante non avesse fornito la prova della propria qualità di consumatore e qualificando il contratto sottoscritto come contratto autonomo di garanzia. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui, ai fini dell’assunzione della veste di consumatore, non rileva il non possesso della qualifica di imprenditore commerciale, ma lo scopo obiettivato o obiettivabile perseguito dall’agente al momento della conclusione del contratto, richiamando Cass. n. 8904 del 2015, Cass. n. 24731 del 2013, Cass. n. 20175 del 2006 e, con riguardo alla fideiussione, Cass. n. 25914 del 2019.
Il giudice del merito ha accertato in fatto che il garante non aveva fornito la prova, posta a suo carico quale elemento costitutivo della qualifica fatta valere in giudizio, di aver prestato fideiussione per ragioni meramente personali e non per finalità inerenti alla propria attività. La dedotta violazione di legge si sostanzia pertanto in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Quanto alla qualificazione del negozio, la Corte ricorda che, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità dell’exceptio doli generalis, richiamando Cass. n. 31956 del 2018. L’inserimento di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, incompatibile con l’accessorietà, secondo Cass. n. 21840 del 2019, Cass. n. 12152 del 2016 e Sez. Un. n. 3947 del 2010. Tale accertamento è riservato al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per vizio di motivazione.
La doglianza di omesso esame di fatti decisivi, contenuta nel primo motivo, è respinta: nelle ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., tale censura non può validamente spiegarsi, come affermato da Cass. n. 2825 del 2024, Cass. n. 1355 del 2024 e Cass. n. 1332 del 2024. Né il ricorrente ha dimostrato la diversità delle ragioni delle due decisioni, unica ipotesi che consentirebbe la denuncia in presenza di doppia conforme.
Il terzo motivo è invece fondato e accolto. Le Sezioni Unite n. 2061 del 2021 hanno affermato che la legge n. 124/2017 non trova applicazione per analogia alle ipotesi in cui risultino già sussistenti i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore anteriormente alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che gli effetti risolutori sono disciplinati dall’art. 1526 cod. civ. Nel caso di specie l’inadempimento si era verificato già nel maggio 2008 e la restituzione dell’immobile nel 2011, per cui i rapporti sono regolamentati dall’art. 1526 cod. civ. Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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