Compensazione impropria d’ufficio nel fallimento dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. I n. 29207 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando tra committente pubblico e appaltatore siano dedotte contrapposte pretese creditorie scaturenti da un unico rapporto contrattuale di appalto, opera la compensazione impropria, che il giudice può accertare anche d’ufficio, senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale, purché l’accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio. La compensazione impropria si distingue da quella in senso proprio, qualificata come eccezione in senso stretto. La circostanza che una delle poste abbia natura risarcitoria da inadempimento non osta all’operatività del meccanismo. Il collaudo dell’opera, pur condizionando gli obblighi del committente, non ha effetto novativo e non esclude il titolo contrattuale comune alle opposte pretese.
Il Fatto
Il fallimento di una società di costruzioni agisce nei confronti di un Comune per ottenere il saldo del corrispettivo di un appalto relativo alla ristrutturazione di una scuola elementare e il prezzo di un successivo impianto antincendio realizzato nel medesimo immobile. Il Comune si costituisce eccependo l’inadempimento della società.
Il Tribunale accoglie solo la domanda relativa all’impianto antincendio e rigetta quella sulla ristrutturazione, rilevando che le opere non erano complete, erano state eseguite in ritardo e presentavano difetti, con un controcredito del Comune superiore alla somma richiesta. La Corte d’appello conferma il rigetto e ritiene operante la compensazione tra le poste. Il fallimento ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia ultrapetizione, assumendo che la Corte territoriale abbia rilevato d’ufficio la compensazione in assenza di eccezione del Comune. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha accertato che il controcredito era stato eccepito sin dalla comparsa di costituzione in primo grado; il fallimento ha impugnato in modo inadeguato questa ratio decidendi, richiamando frammenti difensivi dai quali non emerge alcuna rinuncia.
Secondo il Pubblico Ministero, condiviso dalla Corte, tra le contrapposte pretese creditorie scaturenti da un unico rapporto di appalto opera la compensazione impropria. Questa, a differenza della compensazione in senso proprio — qualificata come eccezione in senso stretto (Cass. Sez. 3 n. 14689 del 31/05/2025; Cass. Sez. 1 n. 28568 del 18/10/2021; Cass. Sez. 1 n. 7474 del 23/03/2017) — si sostanzia nel mero accertamento delle reciproche partite di dare e avere, cui il giudice può procedere senza eccezione di parte o domanda riconvenzionale, purché su circostanze tempestivamente dedotte (Cass. Sez. 2 n. 6700 del 13/03/2024; Cass. Sez. 1 n. 33872 del 17/11/2022; Cass. Sez. 6-2 n. 28469 del 15/12/2020; Cass. Sez. L n. 11030 del 12/05/2006). Non osta la natura risarcitoria di una delle poste (Cass. Sez. 3 n. 16800 del 13/08/2015; Cass. Sez. L n. 14688 del 29/08/2012).
Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente censura l’omessa pronuncia sull’applicabilità della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n. 554/1999, ma lo stesso motivo evidenzia che la tesi era stata sostenuta in primo grado dal Comune e disattesa dal Tribunale come irrilevante. Non avendo il Comune impugnato tale statuizione, il ricorrente è privo di interesse alla sostituzione di un giudizio di irrilevanza con uno di infondatezza.
Anche il terzo motivo è inammissibile. Esso non si confronta con la ratio decidendi per cui, anche ammessa l’applicabilità dell’art. 81 l. fall., lo scioglimento del rapporto non avrebbe avuto carattere retroattivo e non avrebbe precluso al Comune di opporre l’inadempimento (Cass. Sez. 1 n. 23810 del 20/11/2015; Cass. Sez. 1 n. 4616 del 06/03/2015). Il collaudo condiziona gli obblighi del committente, ma non ha effetto novativo: entrambe le pretese trovano titolo comune nel contratto, con applicazione della compensazione impropria.
Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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