Frazionamento del credito e giudicato sulla questione processuale (Cass. civ. Sez. II n. 6701 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del divieto di indebito frazionamento del credito costituisce una statuizione su una questione processuale e dà luogo a un giudicato meramente formale, con efficacia preclusiva limitata al giudizio in cui è pronunciata; la medesima questione può quindi essere riproposta in un successivo processo tra le parti ed ivi diversamente risolta. L’adozione di un rito errato non determina alcuna nullità e non può essere dedotta come motivo di impugnazione, salvo che l’errore abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa o abbia cagionato uno specifico pregiudizio processuale. Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e titolo non possono proporsi in giudizi diversi quando i fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto; il divieto non opera se l’attore ha un interesse oggettivo ad azionare solo uno o alcuni dei crediti.

Il Fatto

Una professionista otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali nei confronti di una azienda sanitaria locale. L’ente proponeva opposizione, contestando la certezza del credito, la mancanza di idonea prova scritta e l’improponibilità della domanda per frazionamento del medesimo credito in plurimi ricorsi monitori. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, rilevando il dedotto frazionamento.

La professionista impugnava la decisione. Il Tribunale rigettava il gravame. Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, essendo stata l’opposizione proposta con atto di citazione anziché con ricorso. La Corte rileva che la questione, di carattere processuale e relativa al rito del giudizio di primo grado, non era stata oggetto di appello: si tratta pertanto di questione preclusa, non esaminabile per la prima volta in sede di legittimità. Richiama il principio per cui dall’adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, salvo che l’errore abbia inciso sul contraddittorio o sulla difesa o abbia cagionato altro specifico pregiudizio (Cass. n. 12567/2021; Cass. n. 19136/2005).

Il secondo motivo, relativo agli artt. 339 e 101, comma 2, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il Tribunale aveva ritenuto la sentenza del giudice di pace appellabile nei limiti dell’art. 339 cod. proc. civ. e su tale base aveva esaminato i motivi di appello.

Il terzo e il quarto motivo, connessi, investono il riconoscimento del frazionamento. La Corte osserva che la ricorrente contesta l’interpretazione della domanda offerta dal giudice di merito, compito riservato a quest’ultimo, e che la circostanza delle autonome procure non è decisiva. Richiamando le pronunce gemelle n. 4090 e n. 4091 del 2017 e Cass. 14143/2021, afferma che le domande relative a crediti analoghi per oggetto e titolo non possono proporsi in giudizi diversi quando i fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, salvo l’interesse oggettivo dell’attore ad azionare solo alcuni crediti. Nel caso concreto il credito, fondato su tre delibere e una convenzione, si inserisce in una relazione unitaria e la ricorrente non ha evidenziato un interesse oggettivo alla singola proposizione.

Il quinto motivo, sulla violazione dell’art. 2909 cod. civ., è rigettato: la violazione del divieto di frazionamento, costituendo statuizione su questione processuale, dà luogo a un giudicato meramente formale, con efficacia preclusiva limitata al giudizio in cui è pronunciata, sicché la medesima questione può essere riproposta e diversamente risolta in un successivo processo (Cass. 24371/2021). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *