Mancata integrazione del contraddittorio e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 8465 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la parte ricorrente non provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, come disposto dal giudice di legittimità con ordinanza interlocutoria. La dichiarazione di inammissibilità consegue alla mancata ottemperanza all’ordine di integrazione, accertata attraverso il controllo degli atti e l’attestazione del cancelliere. La pronuncia di inammissibilità preclude l’esame del merito del motivo di ricorso e comporta la condanna della parte soccombente alle spese processuali.

Il Fatto

La proprietaria di un edificio a uso abitativo, insieme ad altri soggetti con lei conviventi, aveva convenuto in giudizio l’azienda sanitaria locale lamentando la lesione del diritto alla salute e la violazione delle distanze legali in relazione alla realizzazione di un edificio e di una sala mortuaria in prossimità del proprio fabbricato. Il Tribunale aveva rigettato le domande.

La Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello incidentale dell’azienda sanitaria, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo quanto alla domanda di arretramento e demolizione del fabbricato, rigettando nel resto i motivi di appello. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha rilevato l’inammissibilità del ricorso. Con apposita ordinanza interlocutoria, il giudice di legittimità aveva constatato che non risultava effettuata la notificazione del ricorso nei confronti di due soggetti coinvolti nei gradi di merito, rispetto ai quali si profilava un’ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale.

La Corte aveva quindi ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando un termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, avvenuta in data determinata. Dal controllo degli atti, unitamente all’attestazione del cancelliere, è emerso che nessuna notificazione per integrazione era stata effettuata nei confronti dei due soggetti destinatari dell’ordine.

La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c. La Corte ha richiamato i principi già affermati in materia dalle Sezioni Unite n. 6107 del 2012 e dalle Sezioni Unite n. 10463 del 2003, oltre che da Cass. ord. n. 12699/2022, Cass. n. 22783/2018 e Cass. n. 1825/2018.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre accessori. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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