Giudicato esterno e litispendenza: statuizione integrativa non copre domande cancellate dal ruolo (Cass. civ. Sez. III n. 19608 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione con cui il giudice d’appello, integrando il dispositivo della sentenza di primo grado, rigetti una domanda della quale sia stata dichiarata la litispendenza e disposta la cancellazione dal ruolo, non è idonea a fondare un giudicato esterno su quella domanda. Una domanda cancellata dal ruolo per litispendenza e non riproposta in appello è estranea all’oggetto del processo, sicché l’integrazione del dispositivo non può riferirsi ad essa. L’accertamento del giudicato esterno, implicando l’individuazione dell’oggetto effettivo del primo giudizio, deve condursi sulla base delle statuizioni effettivamente pronunciate, non di quelle che, in astratto, si sarebbe potuto adottare.
Il Fatto
La società proprietaria di una cava agisce per la restituzione di materiali lapidei asseritamente sottratti durante lavori di messa in sicurezza eseguiti da un’impresa su ordinanze sindacali, ovvero per il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglie in parte la sola domanda risarcitoria verso la società esecutrice e rigetta le altre.
In appello la Corte d’appello di Milano dichiara in radice inammissibili le domande verso la società esecutrice, ravvisando un giudicato esterno discendente da una precedente pronuncia resa in un diverso giudizio. La ricorrente censura quel giudicato; resistono le controricorrenti, mentre taluni intimati non svolgono difese.
La Motivazione della Corte
La questione centrale è se la statuizione integrativa adottata dalla Corte d’appello nel giudizio precedente costituisca giudicato esterno sulle domande oggetto del presente processo. La Corte rileva che, in quel giudizio, era stata dichiarata la litispendenza parziale con espressa cancellazione dal ruolo, statuizione non impugnata, e che le domande restitutorie non erano state riproposte in appello.
Ne discende che quelle domande erano, sin dalla definizione del primo grado, estranee all’oggetto del giudizio. L’integrazione del dispositivo non avrebbe quindi potuto riferirsi ad esse, ma al più a domande avanzate verso i Ministeri convenuti. La Corte osserva che l’argomento della Corte d’appello — la domanda restitutoria era stata proposta in primo grado solo verso la società esecutrice — è logicamente insufficiente, poiché trascura la cancellazione dal ruolo per litispendenza.
Risalendo alle statuizioni dei soggetti estranei al processo già definito, il ragionamento della Corte collega a tale società esecutrice la posizione dell’amministratore unico, del direttore dei lavori e del sindaco. La responsabilità di costoro era stata dedotta, a vario titolo, quale omesso controllo sull’attività dell’esecutrice. Escluso il giudicato sulla posizione di quest’ultima, cade anche l’accertamento sulla responsabilità di chi era tenuto al controllo.
La Corte accoglie pertanto il primo, il secondo e il terzo motivo, assorbiti gli altri e i ricorsi incidentali, e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sede di rinvio andranno accertate in concreto le condotte illecite, i relativi danni e, su tale premessa, le responsabilità dei soggetti tenuti al controllo.
Nota della Redazione
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