Ammissione al passivo: basta l’estratto di ruolo, non serve la notifica (Cass. civ. Sez. I n. 9262 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ammissione al passivo fallimentare il ruolo non opera come titolo esecutivo, perché non vi è attività espropriativa da compiere, ma serve a individuare i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi. Per l’insinuazione è pertanto sufficiente che l’agente della riscossione depositi l’estratto di ruolo, il quale, pur non essendo atto impositivo, documenta gli elementi del ruolo. La previa notificazione della cartella di pagamento non è presupposto necessario dell’ammissione al passivo, assolvendo una mera funzione informativa del curatore. I crediti tributari scaturiscono dall’inadempimento degli obblighi e non dagli avvisi di accertamento, né dal ruolo, né dalla notificazione della cartella.
Il Fatto
Una società di riscossione, incorporante altro agente, chiese di essere ammessa al passivo di un fallimento in base a un avviso di addebito e a due estratti di ruolo. Il Tribunale rigettò l’opposizione allo stato passivo.
Il giudice fallimentare ritenne il credito contributivo non definitivo, per essere l’avviso stato notificato presso la vecchia sede della debitrice e per non essere ancora decorsi sessanta giorni tra notifica e fallimento. Quanto ai crediti tributari, stabili che il ruolo è titolo per l’ammissione solo se ritualmente notificato al contribuente o, dopo il fallimento, al curatore, e che l’estratto di ruolo non è idoneo perché non riporta tutti i dati della pretesa impositiva. L’agente propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduceva la definitività dell’avviso di addebito per decorso del termine di quaranta giorni dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/99, è inammissibile. Il rigetto poggiava su due rationes decidendi: l’erroneità della notificazione e il mancato decorso del termine di sessanta giorni dell’art. 30 del d.l. n. 78/10. Essendo stata impugnata solo la seconda, la prima è divenuta irretrattabile.
La Corte esamina con priorità il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 87 del d.P.R. n. 602/73. Le Sezioni Unite n. 33408/21 hanno stabilito che in sede concorsuale il ruolo non rileva come titolo esecutivo, ma serve a individuare i crediti opponibili alla massa e i privilegi. Lo stesso vale per l’estratto di ruolo: benché non sia atto impositivo, documenta gli elementi del ruolo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 19704/15 e n. 26283/22.
Neppure dall’art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 si ricava la necessità del titolo esecutivo per l’insinuazione: la norma legittima l’agente a procedere esecutivamente, con l’intento di accelerare l’ammissione al passivo. I crediti scaturiscono dall’inadempimento degli obblighi tributari e non dagli avvisi di accertamento, né dal ruolo, né per effetto della notificazione della cartella, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 4779/87 e da successive pronunce.
È quindi irrilevante, ai fini dell’insinuazione, che la cartella sia notificata. La notificazione risponde alla mera funzione di informare il curatore della pretesa erariale o previdenziale, funzione assolta dal deposito della domanda corredata degli estratti di ruolo. Questi consentono, se ancora ammesse contestazioni, di proporre impugnazione dinanzi alle Corti di giustizia tributaria in base all’art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 602/73, e, per i crediti previdenziali, d’integrare la documentazione ex art. 31 del d.lgs. n. 46/99. Per l’ammissione è dunque sufficiente che l’agente corredi l’istanza dell’estratto di ruolo. Il terzo motivo è accolto, con assorbimento del secondo; il decreto è cassato con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Nota della Redazione
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