Conferimento d’azienda e ammortamento dell’avviamento: spetta al conferitario (Cass. civ. Sez. V n. 19649 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento d’azienda disciplinato dall’art. 176 TUIR, i conferimenti effettuati tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze e sono contrassegnati da neutralità fiscale, con continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. Il soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo del compendio aziendale, assume il costo storico delle immobilizzazioni e il relativo fondo di ammortamento, e può dedurre le quote di ammortamento dell’avviamento per l’intero periodo secondo il piano del conferente. È pertanto illegittima la decisione d’appello che, muovendo dalla qualificazione dell’operazione come conferimento, la tratti sul piano fiscale alla stregua di una cessione d’azienda, escludendo la neutralità e senza verificare la sussistenza e la misura di un’eventuale plusvalenza.
Il Fatto
Fino al 2003 il Comune di Foggia gestiva il servizio di distribuzione e vendita del gas tramite un’azienda speciale, che dal 1998 iscriveva a bilancio un valore di avviamento. A seguito del d.lgs. n. 164 del 2000, l’azienda speciale fu trasformata, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in una società di capitali interamente detenuta dal Comune.
La società ricevette due avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006, con cui l’Agenzia recuperava a tassazione l’IVA correlata a un leasing finanziario e i costi di ammortamento di immobilizzazioni immateriali inerenti all’avviamento, oltre all’IVA su fatture emesse verso altra società del ramo, in relazione agli esborsi connessi alla quota di ammortamento dell’avviamento. Dopo l’accoglimento parziale in primo grado e la conferma parziale in appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione e la contribuente ha proposto ricorsi incidentali.
La Motivazione della Corte
I due motivi del ricorso erariale sono inammissibili. La Commissione regionale ha compiuto un accertamento di fatto, esercitando un sindacato di merito sulla pretesa fiscale: ha ritenuto che solo nel 2006 le sopravvenienze passive fossero divenute certe. L’Agenzia, chiedendo una rivisitazione del merito, travisa il paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. Le componenti negative sono deducibili nell’anno in cui acquistano certezza, poiché diversamente si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta, snaturando il principio di competenza, criterio inderogabile e oggettivo del reddito d’impresa.
Quanto alla perdita su crediti, la Corte richiama il formante nomofilattico espresso da Cass. n. 27296 del 2014, Cass. n. 23330 del 2017 e Cass. n. 18237 del 2012: l’anno di competenza coincide con quello in cui si acquista certezza dell’irrecuperabilità del credito.
Il primo ricorso incidentale è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia al controricorso depositata dal nuovo difensore: la rinuncia, in assenza dei requisiti dell’art. 390, ultimo comma, c.p.c., non estingue il processo ma denota il venir meno dell’interesse, comportando l’inammissibilità (Cass. n. 2259 del 2013; Cass. n. 14782 del 2018).
Il secondo ricorso incidentale è fondato. La Commissione regionale, pur muovendo dalla qualificazione dell’operazione come conferimento, l’ha trattata fiscalmente come cessione d’azienda, escludendone la neutralità e omettendo di chiarire se l’operazione fosse traslativa o riorganizzativa e se realizzasse una plusvalenza riqualificante. In base all’art. 176 TUIR, il conferitario subentra nelle attività e passività e può dedurre le quote di ammortamento; i conferimenti tra soggetti residenti non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze quando il conferitario rientra tra i soggetti dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), con continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.
Il conferitario assume il costo storico delle immobilizzazioni e il relativo fondo di ammortamento e ammortizza per l’intero periodo secondo il piano del conferente, mentre il conferente non può dedurre gli ammortamenti del periodo anteriore al conferimento, attesa la portata derogatoria dell’art. 176, commi 1 e 4 (Cass. Sez. Trib. n. 34750 del 2019). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia per nuovo esame.
Nota della Redazione
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