Recupero crediti esteri: nessuna decadenza per il quinquennio (Cass. civ. Sez. V n. 20216 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero del credito tributario di altro Stato dell’Unione europea, il termine quinquennale previsto dall’art. 8 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69 non ha natura decadenziale. Una volta formatosi il titolo uniforme per l’esecuzione in un altro Stato membro, il suo decorso non determina decadenza o prescrizione del credito, ma comporta unicamente il venir meno dell’obbligo dello Stato italiano di prestare assistenza allo Stato richiedente. Resta quindi nella discrezione dello Stato adito procedere ugualmente al recupero. Non vi è alcun obbligo di allegare alla cartella di pagamento la traduzione del titolo esecutivo estero, poiché l’obbligo di traduzione riguarda la fase di trasmissione della domanda di assistenza tra Stati e non il momento interno del recupero effettivo. Nel processo tributario la regola dell’obbligatorietà della lingua italiana opera per gli atti processuali, non per i documenti prodotti dalle parti.

Il Fatto

Un contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria il ruolo e la cartella di pagamento emessi per il recupero di crediti esteri, per un importo rilevante a titolo di imposta, sanzioni e interessi sul reddito di attività industriali relativi a più annualità. Il pagamento era richiesto dall’Autorità fiscale tedesca ai sensi dell’art. 6 della direttiva 76/308/CE, con riscossione azionata in applicazione del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69.

Il ricorso era rigettato in primo grado. In appello la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva il gravame e annullava gli atti, rilevando che l’Amministrazione finanziaria aveva prestato l’assistenza allo Stato tedesco oltre il termine, ritenuto decadenziale, di cui all’art. 8 d.lgs. n. 69/2003. Avverso tale sentenza proponevano ricorso sia il contribuente, sia l’Agenzia delle entrate, quest’ultima in via incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con precedenza il ricorso incidentale dell’Amministrazione, per ragioni di ordine logico rispetto alla censura del contribuente, limitata alla compensazione delle spese. I primi due motivi e il quarto, esaminati unitariamente, attengono al contenuto motivazionale della sentenza impugnata e sono accolti.

Sul quarto motivo la Corte rileva che la regola dell’obbligatorietà della lingua italiana nel processo tributario opera solo per gli atti processuali, non anche per i documenti prodotti dalle parti. Per questi ultimi il giudice ha la facoltà, e non l’obbligo, di nominare un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., potendosene fare a meno quando non vi siano contestazioni sul contenuto. La nomina si impone solo in presenza di contestazione. Nel caso di specie la Commissione regionale ha pretermesso i documenti prodotti dall’Agenzia in lingua tedesca, integrando così anche le violazioni di natura motivazionale.

È fondato anche il terzo motivo. La Corte afferma che, in tema di recupero del credito tributario di altro Stato membro, il decorso di un quinquennio dalla data di esigibilità del credito nello Stato richiedente non determina alcuna decadenza o prescrizione, verificandosi unicamente il venir meno dell’obbligo dello Stato italiano di prestare assistenza. Il sintagma “non ha luogo” dell’art. 8 d.lgs. n. 69/2003 non è riconducibile al significante “decadenza”.

Il contenuto della Direttiva 2001/44/CE depone per un diverso significato: l’art. 14 prevede che l’Autorità adita non sia tenuta ad accordare l’assistenza se la domanda si riferisce a crediti di più di cinque anni, con la conseguenza che resta nella discrezione dello Stato membro adito procedere ugualmente. Si tratta quindi non di un termine procedimentale previsto a pena di invalidità, ma di un limite oltre il quale gli Stati membri possono ritenersi svincolati dall’obbligo di esecuzione. La Corte richiama sul punto Cass. SU n. 34981 del 13/12/2023. Ogni dubbio di legittimità costituzionale è superato dal rilievo che lo Stato adito non è tenuto a dare attuazione a misure contrarie all’ordine pubblico.

Il quinto motivo, con cui si deduceva la carenza di giurisdizione sulle contestazioni relative al credito e al titolo estero, è inammissibile, non essendo focalizzato sulla effettiva ratio decidendi. La Commissione regionale, infatti, non si è pronunciata sull’esistenza e validità del credito estero, ma sui presupposti per la sua esecuzione da parte dell’Autorità italiana. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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