Ordinanza letta in udienza e decorrenza del termine dalla comunicazione (Cass. civ. Sez. III n. 19777 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze pronunciate in udienza si intendono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi, ai sensi dell’art. 176, comma 2, cod. proc. civ., e la lettura in udienza con sottoscrizione del verbale equivale alla pubblicazione ed esonera la cancelleria dall’onere della comunicazione. Ne consegue che la comunicazione irritualmente eseguita dalla cancelleria è priva di effetti e non sposta il dies a quo del termine per l’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione. L’eventuale indicazione, contenuta nel provvedimento, di una decorrenza del termine dalla comunicazione dello stesso va intesa come mero lapsus calami, restando ferma la presunzione legale di conoscenza. La deroga a tale presunzione opera solo per i provvedimenti adottati all’esito di trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. o per quelli che, come il provvedimento ex art. 702-quater cod. proc. civ., abbiano natura di sentenza in senso sostanziale.

Il Fatto

Un Comune, sottoposto a espropriazione mobiliare presso terzi, propone opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di sospensione e fissa il termine perentorio di sessanta giorni per l’iscrizione a ruolo della fase di merito, indicandone la decorrenza dalla comunicazione del provvedimento. Il Comune radica la fase di merito entro tale termine, calcolato dalla comunicazione di cancelleria.

Il Tribunale dichiara inammissibile l’opposizione, ritenendo la relativa notificazione tardiva perché effettuata oltre sessanta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza in udienza, dall’epoca della quale l’opponente avrebbe potuto prenderne conoscenza. Il Comune ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 134 e 176 cod. proc. civ. e, in subordine, la mancata rimessione in termini.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo e ne accerta l’infondatezza. Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione si pronuncia sull’istanza di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. è un’ordinanza resa in udienza: essa non doveva formare oggetto di alcuna comunicazione, sicché quella eseguita dalla cancelleria è irrituale e priva di effetti. Tale adempimento non era prescritto dalla legge, posto che l’art. 176, comma 2, cod. proc. civ. sancisce la presunzione legale di conoscenza per le parti presenti o che dovevano comparire, né era imposto dal giudice, mancando nel provvedimento l’indicazione “si comunichi”.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la lettura in udienza e la sottoscrizione del verbale equivalgono alla pubblicazione e esonerano la cancelleria dall’onere di comunicazione (Cass. Sez. I n. 13735 del 2023). Ribadisce, inoltre, che l’art. 176, comma 2, cod. proc. civ. è applicabile al processo esecutivo in forza del richiamo dell’art. 487, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. III n. 15863 del 2000).

Quanto al precedente invocato dal ricorrente (Cass. Sez. III n. 3213 del 2021), la Corte ne esclude la pertinenza: in quel caso l’ordinanza non era stata inserita nel verbale ed era stata resa all’esito di camera di consiglio con separato provvedimento. Determinante, però, era la natura di sentenza in senso sostanziale del provvedimento ex art. 702-quater cod. proc. civ., idoneo a definire il giudizio e ad acquistare stabilità, ciò che ne esclude l’assimilabilità all’ordinanza pronunciata in udienza, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 28975 del 2022.

Né la doppia sottoscrizione del verbale e dell’allegato provvedimento, né il riferimento a una comunicazione non necessaria valgono a derogare alla presunzione di conoscenza: la seconda circostanza è interpretata come mero lapsus calami del giudice, che ha inteso riferirsi alla “conoscenza” del provvedimento. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente dimostrato di aver proposto istanza ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Le spese sono compensate per il carattere inedito della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *