Inammissibile il ricorso che chiede una rivisitazione del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19776 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, pur rubricato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sollecita un apprezzamento delle emergenze di causa diverso da quello compiuto dal giudice di merito non investe il significato normativo delle disposizioni invocate ed è inammissibile. L’accertamento fattuale oggetto di doppia conforme non è più sindacabile in sede di legittimità per la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. La determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. può fondarsi su criteri equitativi, espressione dei poteri del giudice ex art. 2099 cod. civ., con valutazione di fatto non censurabile in cassazione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivamente proposto.
Il Fatto
Il giudice di primo grado, accertato un trasferimento di azienda tra due imprese e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte di una lavoratrice, dapprima in favore del cedente e poi dell’acquirente, condannava quest’ultimo al pagamento di differenze retributive e al risarcimento del danno da omissione contributiva.
La Corte d’appello, in parziale riforma, riduceva la somma liquidata e confermava la statuizione sul danno previdenziale. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2560 e 2697 cod. civ. e contesta l’accertamento sul trasferimento di azienda e sulla natura subordinata del rapporto. La Corte lo dichiara inammissibile: le censure non risultano incentrate sul significato normativo e sulla portata applicativa delle disposizioni richiamate, come richiesto dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma mirano a una ricostruzione fattuale alternativa, contestando un accertamento ormai non più incrinabile per la preclusione da doppia conforme. Ne deriva la non pertinenza del richiamo all’art. 2560 cod. civ., poiché per i crediti del lavoratore opera la speciale disciplina dell’art. 2112 cod. civ.
Parimenti inammissibile è la censura sull’omessa pronuncia in ordine alla chiamata in garanzia, perché il ricorrente non chiarisce termini e contenuti dell’istanza, in violazione del principio di specificità, e perché l’accoglimento della stessa rientra in un potere discrezionale del giudice di merito.
Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con le ragioni della decisione. La Corte territoriale, affermato che spettava al datore provare l’avvenuta corresponsione della retribuzione minima prevista dai contratti collettivi di categoria e rilevato che tale onere non era stato assolto, ha proceduto a una rideterminazione equitativa del dovuto. Tale soluzione è consentita: la determinazione della giusta retribuzione, effettuata con adeguata motivazione sugli elementi concretamente utilizzati, si traduce in una valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri della contrattazione collettiva, rientrando nel potere discrezionale del giudice fondare la pronuncia su natura e caratteristiche dell’attività svolta, su nozioni di comune esperienza o su criteri equitativi.
Il terzo motivo è inammissibile: la lavoratrice aveva formulato richiesta di determinazione della retribuzione anche ex art. 36 Cost., affidando implicitamente al giudice l’individuazione del parametro. Privo di autosufficienza è l’assunto dell’ultrapetizione, non emergendo dalla decisione impugnata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale, tardivamente proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata. Le spese sono poste a carico del solo ricorrente principale e liquidate in favore dell’Erario, essendo la controricorrente ammessa al gratuito patrocinio. Il ricorrente incidentale tardivo non è condannato al doppio del contributo unificato, sanzione riservata alle sole declaratorie di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.