Verifica di scritture private, saggi grafici e liquidazione del danno morale (Cass. civ. Sez. I n. 18535 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica di scrittura privata, l’idoneità di una scrittura a fungere da termine di comparazione non dipende dal dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei termini di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., ma dal dato positivo del riconoscimento, espresso o tacito, della sua autenticità. Spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell’autenticità. La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è sindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito non indichi i criteri adottati, allorché la valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto o la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata. Il riferimento al turbamento d’animo risponde a regola di comune esperienza e integra parametro concretamente verificabile nella sua intensità e gravità.

Il Fatto

I clienti di un istituto di credito, titolari di un contratto di amministrazione e custodia di titoli e di un conto corrente stipulati per il tramite di un promotore finanziario, convenivano in giudizio la banca e il promotore, deducendo che quest’ultimo si era appropriato di somme derivanti dagli investimenti mediante uno storno del denaro su altro conto acceso presso un diverso istituto, aperto falsificando documentazione e firme.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma distratta e del danno non patrimoniale, rigettando la manleva verso il terzo istituto. La Corte d’appello respingeva il gravame della banca. Quest’ultima ricorreva per cassazione con tre motivi; i chiamati in causa, nelle more deceduti gli originari attori, resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la mancata ammissione, quali scritture di comparazione, dei documenti prodotti dalla banca e l’utilizzo dei soli documenti offerti dalla controparte. La Corte lo dichiara inammissibile muovendo da un principio consolidato: nel procedimento di falso, l’idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non il dato negativo dell’assenza di disconoscimento formale, bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito. Poiché la scrittura deve fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza da colui al quale il documento si intende attribuire.

Nel caso concreto emerge la contestazione, da parte degli attori, dell’autenticità delle scritture prodotte dalla banca. La Corte ribadisce che il disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ. non postula formule solenni, ma richiede un’impugnazione inequivoca e determinata, dalla quale desumere con certezza la volontà di negare l’autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Il convincimento del giudice di merito sull’idoneità della deduzione difensiva costituisce valutazione di fatto, non censurabile in legittimità se sorretta da motivazione adeguata. Si aggiunge che la scelta delle scritture di comparazione spetta al giudice del merito, senza vincolo di graduatoria tra le fonti di accertamento. Non è dunque sindacabile l’opzione di utilizzare i soli documenti offerti dagli attori, in base alla valutazione della fonte di provenienza.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto i verbali d’udienza e gli atti di merito dai quali desumere la questione della mancata autorizzazione dei saggi grafici. Il mezzo tende comunque al riesame dei fatti, risultando che la consulenza tecnica grafologica era stata espletata su atti di certa provenienza e plausibile attendibilità.

Il terzo motivo, relativo alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, è infondato. La Corte richiama il principio per cui è viziata la motivazione che non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all’entità della sofferenza e del turbamento d’animo, ponendosi al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all’art. 1226 cod. civ. L’insindacabilità della liquidazione equitativa non opera quando manchi l’indicazione del criterio utilizzato, la valutazione risulti incongrua o la determinazione sia palesemente sproporzionata. Il giudizio equitativo non può ridursi ad asserto arbitrario e non esonera il giudice dal motivare sui parametri utilizzati, costituiti da criteri collegati a emergenze verificabili, ragionevoli e pertinenti.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha argomentato dal forte turbamento causato dalla scoperta della distrazione di ingenti somme: il riferimento a tale turbamento risponde a regola di comune esperienza e integra parametro concretamente verificabile nella sua intensità e gravità. Il giudice di secondo grado ha quindi dato conto del criterio adottato, logicamente apprezzabile in relazione alle particolarità del caso, nella sua gravità auto-evidente. La Corte dichiara pertanto inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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