Mutuo onere prova datio non basta senza titolo restitutorio (Cass. civ. Sez. II n. 19851 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di mutuo, la datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la domanda di restituzione allorché l’accipiens, ammessa la ricezione, contesti il titolo posto a base della pretesa. Potendo una somma essere consegnata per varie cause, la contestazione del convenuto impone all’attore di dimostrare per intero il fatto costitutivo, onere che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo restitutorio. La deduzione di un diverso titolo da parte del convenuto non integra eccezione in senso sostanziale e non inverte l’onere della prova. Il giudice di merito può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite dell’art. 2721, comma 2, cod. civ., con potere discrezionale da motivare in relazione alla qualità delle parti e alla natura del contratto. È infine insindacabile in sede di legittimità il peso probatorio attribuito alle testimonianze.
Il Fatto
Il controricorrente conviene in giudizio la ricorrente, erede universale di un parente defunto, chiedendo la restituzione di €. 35.000,00 asseritamente prestati allo zio in due occasioni. Sostiene che un accordo orale avesse previsto l’estinzione del debito mediante la cessione di un immobile, con compensazione parziale del prezzo.
Il Tribunale di Terni rigetta la domanda, ritenendo non provate né la consegna del denaro né il titolo dell’obbligo restitutorio, e condanna l’attore al pagamento ex art. 96 cod. proc. civ.. La Corte d’Appello di Perugia riforma la sentenza e condanna la convenuta al pagamento della somma, valorizzando le prove testimoniali ammesse ai sensi dell’art. 2721, comma 2, cod. civ.. La soccombente ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando l’omesso esame dei documenti prodotti e la violazione della normativa antiriciclaggio. La Corte lo dichiara inammissibile: la questione sul rispetto delle norme imperative è nuova, mai prospettata nei gradi di merito, e la ricorrente non indica dove l’abbia dedotta, violando l’autosufficienza del ricorso.
Quanto all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico e decisivo, non di questioni o argomentazioni. Gli estratti conto non costituiscono un fatto storico, ma prove documentali la cui valutazione spetta al giudice del merito.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, investono la prova del trasferimento del danaro e del titolo. La Corte richiama il principio per cui la datio non basta a fondare la restituzione quando l’accipiens contesta il titolo: l’attore deve provare il fatto costitutivo, mentre la deduzione di un titolo diverso non è eccezione in senso sostanziale e non inverte l’onere probatorio.
La Corte territoriale ha ritenuto provata la prima consegna sulla base dell’estratto conto e della testimonianza diretta del padre del mutuante; la seconda sulla testimonianza della madre e sul secondo prelievo. Alla prova della consegna si è aggiunta quella del titolo e del riconoscimento dell’obbligo restitutorio. Le censure sulla valutazione e attendibilità delle testimonianze sono inammissibili, essendo riservate al giudice del merito l’interpretazione delle prove e la scelta delle risultanze idonee a formare il convincimento.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.