Opposizione ex art. 5-ter legge Pinto e scaglione tariffario delle spese (Cass. civ. Sez. II n. 20842 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione di cui all’art. 5-ter legge n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo. Ove l’opposizione sia proposta dalla parte privata insoddisfatta dell’esito della fase monitoria e abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza commisurata all’intera vicenda processuale solo in caso di accoglimento; in caso di rigetto, salva l’ipotesi di opposizione incidentale dell’amministrazione, le spese si regolano in modo autonomo e possono essere poste integralmente a carico della parte privata opponente. Corollario è che, ai fini dell’individuazione del corretto scaglione tariffario, rileva l’intera somma liquidata dal secondo giudice a ciascun istante.
Il Fatto
I ricorrenti avevano proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un precedente giudizio di equa riparazione, protrattosi per oltre nove anni per tre gradi effettivi. Il Consigliere designato della Corte d’Appello di Perugia accolse la domanda e, in applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001, contenne il risarcimento in una somma pari a quella riconosciuta al termine del giudizio presupposto, oltre interessi legali.
Nell’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 i ricorrenti sostennero che all’indennizzo dovessero aggiungersi gli interessi decorrenti dalla proposizione della domanda al deposito del decreto. La Corte d’Appello, con il decreto n. 32/2023, revocò il decreto opposto, rideterminò l’indennizzo e regolò le spese separatamente per la fase monitoria e per quella di opposizione, riducendole secondo scaglioni inferiori. Avverso tale decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con un unico motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 5-ter legge n. 89/2001, degli artt. 91 e 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., censurando la liquidazione dei compensi. La Corte d’Appello avrebbe dovuto adottare lo scaglione superiore, avendo riconosciuto alle parti opponenti la somma complessiva indicata, all’esito dell’integrale accoglimento dell’opposizione.
Il ricorso è fondato. La Corte richiama l’affermazione costante secondo cui l’opposizione non è autonomo giudizio di impugnazione, ma fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Da ciò deriva che, ove l’opposizione sia pretensiva e venga accolta, le spese si liquidano secondo soccombenza commisurata all’intera vicenda processuale; ove invece sia rigettata, e salva l’ipotesi di opposizione incidentale dell’amministrazione, le spese si regolano autonomamente e possono gravare integralmente sulla parte privata.
Su questa base il Collegio enuncia il corollario decisivo: ai fini dell’individuazione del corretto scaglione tariffario deve considerarsi l’intera somma liquidata dal secondo giudice a ciascun istante, poiché nel caso di specie i ricorrenti risultano integralmente vittoriosi e il Ministero non aveva proposto opposizione incidentale. A sostegno richiama, tra le altre, Cass. n. 26625 del 14/10/2024, Sez. II, Ordinanza n. 10860 del 2023, Cass. n. 32458/2021, Sez. VI-II, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020 e Sez. VI-II, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016.
La Corte d’Appello si è discostata da tale principio e, pur in assenza di opposizione incidentale, ha ridotto anche le spese della fase monitoria. L’errore di diritto è evidente: il decreto è cassato con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Nota della Redazione
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