Contratto di formazione e lavoro e clausole collettive peggiorative per i neo-assunti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19853 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole della contrattazione collettiva che, nel quadro di una riforma degli istituti retributivi, escludono il mantenimento di determinate voci salariali soppresse o ridotte in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano non ledono il diritto quesito dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e poi trasformati a tempo indeterminato. L’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, impone il computo del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, ma non comporta che il rapporto assuma natura a tempo indeterminato fin dalla stipula. Il lavoratore trasformato conserva l’anzianità maturata, ma per il resto va considerato neo-assunto: non ha titolo alle voci retributive che non gli erano mai state erogate.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di un lavoratore volta a ottenere differenze retributive sul premio di produzione previsto da accordi aziendali e confluito in un’unica voce denominata EDA, corrisposta in misura ridotta del 25% rispetto a quella rivendicata.

Il lavoratore era stato assunto con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale, poi trasformato in full time e infine convertito a tempo indeterminato. A seguito di cessione di ramo d’azienda era transitato alle dipendenze della società datrice. Aveva contestato la riduzione del premio, sostenendo che l’accordo di secondo livello del 17.12.1999 limitava la riduzione ai soli assunti dopo tale data, mentre egli era stato assunto in epoca anteriore con contratto poi “convertito”. Il giudice d’appello ha invece ritenuto che il riconoscimento integrale del premio spettasse solo al personale in forza a tempo indeterminato alla data di stipula dell’accordo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione respinge il ricorso muovendo dall’interpretazione integrata del c.c.n.l. 16.3.1999 e dell’accordo aziendale del 17.12.1999. Il lavoratore, alla data di stipula dell’accordo, era titolare di un contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi: dunque, per la Corte, di un contratto a tempo determinato. Non ricorreva quindi il requisito del rapporto a tempo indeterminato richiesto dalla clausola, né quello della percezione consolidata del premio.

Il Collegio richiama un orientamento consolidato, espresso da numerose pronunce tra cui Cass. n. 29633 del 2023, Cass. n. 23330 del 2021 e Cass. n. 18946 del 2014, formatosi in controversie concernenti la retribuzione degli autoferrotranvieri. In quei casi si è giudicata legittima, ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, la clausola collettiva che escludeva il mantenimento di voci salariali soppresse o ridotte in capo ai dipendenti in servizio con contratto di formazione e lavoro alla data degli accordi, i quali non avevano mai percepito quel trattamento.

La ratio è netta: non viene disconosciuta l’anzianità maturata durante la formazione, ma si rileva che quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione erogata. Soppressi o ridotti, non residua alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da conservare. Il contratto di formazione e lavoro appartiene al genere del contratto a termine, pur nella sua specificità di contratto a causa mista; la successiva trasformazione non retrodata a tempo indeterminato la natura del rapporto.

La Corte ribadisce che la trasformazione fa retroagire alla stipula i soli istituti legati all’anzianità, ma per il resto il lavoratore deve considerarsi neo-assunto, in linea con Cass. Sezioni Unite n. 20074 del 2010. Esclusa ogni violazione della disciplina unionale sul lavoro a termine, la clausola 2 dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/Ce lascia agli Stati membri margine di discrezionalità per i rapporti di formazione professionale iniziale. Il ricorso è inammissibile nel merito sostanziale: respinto, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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