Giudicato tributario esterno non opponibile per annualità precedenti (Cass. civ. Sez. V n. 6152 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su un determinato anno d’imposta, con cui si accertino il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente, fa stato nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, ma non per quelli precedenti. Ne consegue che la sentenza del giudice tributario concernente l’annualità successiva non è invocabile, con efficacia di giudicato, nel giudizio di legittimità relativo all’annualità anteriore. In tema di onere della prova, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. la censura che critichi il convincimento formato dal giudice di merito ex art. 116 cod. proc. civ. in esito all’esame delle prove, essendo preclusa alla Corte di legittimità ogni nuova valutazione dei fatti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativamente all’anno d’imposta 2009. Le riprese derivavano, da un lato, dall’indebita detrazione di costi per acquisti effettuati con Paesi a fiscalità privilegiata rientranti nella c.d. black list e, dall’altro, dalla contestata partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti.

La società impugnava l’atto davanti alla C.T.P. di Napoli, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla C.T.R. della Campania con sentenza n. 3201/34/2017, depositata il 06.04.2017. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria; la società si costituiva con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte esclude la improcedibilità del ricorso. La copia della sentenza impugnata versata in atti dall’Agenzia è incompleta, mancando della prima pagina, ma dalle restanti pagine si desumono con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni della pronuncia gravata.

Con il primo motivo, l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 cod. proc. civ., per essere calato, dopo la definizione dell’appello, il giudicato esterno su una sentenza della C.T.R. della Campania che, con riferimento al diverso periodo d’imposta 2010, aveva localizzato la società estera ad Hong Kong e non nella Cina Popolare. Il motivo è infondato.

La Corte rigetta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente: dalla lettura della sentenza risulta l’apposizione della certificazione di avvenuto passaggio in giudicato per mancata impugnazione, formatosi in data successiva all’udienza di discussione in cui fu deliberata la decisione gravata, e dunque invocabile nel giudizio di legittimità.

Nel merito, però, il giudicato non è spendibile. Le riprese riguardano l’anno 2009, periodo d’imposta precedente rispetto a quello oggetto della decisione invocata. La decisione del giudice tributario che accerta con efficacia di giudicato obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, non per quelli anteriori.

Con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 110 d.P.R. n. 917/1986, per avere la C.T.R. privilegiato la documentazione doganale rispetto alla fattura, emessa da società con sede ad Hong Kong. Il motivo è dichiarato inammissibile: esso mira a una rilettura del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, e la censura va riqualificata ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non potendosi contestare il convincimento del giudice di merito. Il motivo è inammissibile anche per novità della questione sulla natura della bolletta doganale, non trascritta in ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Con il terzo motivo, l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto non assolto l’onere della prova sulla consapevolezza della contribuente di partecipare a operazioni soggettivamente inesistenti. Il motivo è inammissibile, tendendo a una rivalutazione degli elementi probatori preclusa alla Corte.

Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità. Non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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