Motivazione apparente e condono ex art. 12 L. 289/2002 (Cass. civ. Sez. V n. 19852 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e dunque nulla per error in procedendo, la sentenza che non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice. Nel giudizio tributario relativo al condono disciplinato dall’art. 12 della legge n. 289 del 2002, la definizione della lite è subordinata all’integrale pagamento dell’importo dovuto e non al solo versamento della prima parte. Il giudice del merito deve accertare in fatto l’avvenuto perfezionamento della procedura, dando conto in motivazione dell’esito di tale accertamento. L’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia grava integralmente sul contribuente.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’intimazione notificatale per il periodo d’imposta 1997, sostenendo di aver aderito al condono previsto dall’art. 12 della legge n. 289 del 2002. Il giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere.
Avverso tale pronuncia proponevano appello l’Agenzia delle entrate e il concessionario della riscossione, evidenziando che il perfezionamento della procedura avrebbe riguardato solo il versamento dell’ottanta per cento della somma dovuta e non la sua integralità. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ricorre quindi in Cassazione l’Amministrazione finanziaria con tre motivi; resiste con controricorso adesivo il concessionario della riscossione, mentre la società contribuente non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR reso una decisione insanabilmente contraddittoria. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 9-bis della legge n. 289 del 2002, per non avere il giudice del merito valutato le tesi delle parti alla luce della distribuzione dell’onere della prova. I motivi, strettamente connessi, sono esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati.
Il Collegio rileva che la pronuncia impugnata, da un lato, riferisce che le parti avevano dedotto il pagamento della somma dovuta solo nella misura dell’ottanta per cento; dall’altro, afferma che non risulta in atti alcuna contestazione sul mancato versamento della somma restante. Dal complesso della motivazione resta quindi del tutto oscuro se si sia o meno verificata la circostanza essenziale posta a base del decidere, vale a dire l’essere stato perfezionato il versamento integrale della somma dovuta, condizione prevista dalla legge per la definizione della controversia.
La motivazione risulta pertanto apparente, quando non contraddittoria e perplessa. La sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo: benché graficamente esistente, la motivazione non rende percepibile il fondamento della decisione, adducendo argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 22232 del 3 novembre 2016.
Quanto alla disciplina sostanziale, la Corte ricorda, sulla scorta di Sez. V n. 20746 del 06.10.2010, che l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile ai soli carichi relativi a IRPEF e ILOR affidati ai concessionari fino al 31 dicembre 2000, prevede il pagamento del 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo e non richiede alcuna attestazione di regolarità della procedura. Si tratta di condono clemenziale e non premiale, con la conseguenza che l’efficacia della sanatoria è subordinata all’integrale pagamento del dovuto: l’omesso o anche solo ritardato versamento delle rate successive alla prima esclude la definizione della lite pendente. Di tutto ciò la sentenza impugnata ha omesso di dare conto.
In accoglimento del primo e del secondo motivo, la sentenza è cassata con rinvio. Il giudice del merito dovrà accertare in fatto l’avvenuto regolare perfezionamento della procedura di condono mediante l’integrale pagamento, dandone conto in motivazione. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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