Licenziamento collettivo e platea circoscritta solo per dislocazione geografica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1824 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il datore di lavoro che circoscrive la platea dei lavoratori da collocare in mobilità alla sola unità produttiva soppressa, in presenza di professionalità comparabili e fungibili presso le altre sedi, viola i criteri di scelta di cui all’art. 5, primo comma, legge n. 223 del 1991. La delimitazione territoriale è legittima solo se le ragioni tecnico-produttive siano esposte in modo specifico nella comunicazione di avvio della procedura e non si risolvano in una motivazione standardizzata incentrata sulla sola dislocazione geografica. L’eventuale aggravio di costi per l’azienda, derivante dal trasferimento dei lavoratori, è irrilevante, dovendo la regola legale assicurare il minor impatto sociale possibile. Alla violazione dei criteri di scelta consegue la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970.

Il Fatto

La società aveva avviato una procedura di mobilità limitando la platea dei dipendenti alla sola sede aziendale di L’Aquila. Il lavoratore, addetto al settore delle telecomunicazioni, era stato licenziato con lettera del 22 dicembre 2017. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna dell’azienda alla tutela risarcitoria.

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 7 gennaio 2021, ha rigettato il reclamo della società. La Corte distrettuale ha accertato che la comunicazione di avvio della procedura era del tutto standardizzata, incentrata sulla dislocazione geografica del personale, mentre dal quadro istruttorio era emerso che presso la sede di L’Aquila fossero presenti professionalità comparabili con quelle delle altre sedi e che il patrimonio professionale dei licenziati fosse utilizzabile altrove, senza necessità di formazione onerosa. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato le censure richiamando le decisioni già rese sulla stessa vicenda (Cass. nn. 21749, 21770, 22232, 22284 del 2023), di cui ha ribadito i punti essenziali in applicazione del principio di fedeltà ai precedenti.

Il primo motivo, sulla asserita condanna generica pronunciata d’ufficio, è inammissibile perché introduce questioni nuove, non trattate nella decisione impugnata, e comunque infondato: dalla stessa descrizione della ricorrente emerge che il risarcimento era stato domandato dai lavoratori senza specificazione né quantificazione delle somme.

Il secondo e il terzo motivo, sulla carenza di interesse ad agire per la genericità del ricorso cumulativo, sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi. La Corte territoriale aveva precisato che l’atto introduttivo conteneva una descrizione sufficiente dei profili professionali dei lavoratori e griglie di comparazione con il personale delle altre sedi, dati idonei a fondare i presupposti costitutivi del diritto vantato. Il quarto motivo, sull’omessa istruttoria, è infondato, avendo la Corte distrettuale implicitamente respinto la richiesta, valorizzando le griglie di comparazione non contestate e ritenendo dimostrata la fungibilità dei lavoratori.

Sul quinto motivo la Corte ribadisce gli orientamenti consolidati: è irrilevante l’eventuale aggravio di costi per i trasferimenti (Cass. n. 17177 del 2013; Cass. n. 32387 del 2019; Cass. n. 1245 del 2022; Cass. n. 410 del 2023), mentre la delimitazione della platea è possibile solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991. Nel caso concreto le ragioni erano esposte in modo standardizzato, senza considerare il livello di professionalità e le competenze acquisibili con un normale periodo di formazione.

Il sesto motivo, sul trattamento sanzionatorio, è infondato: la violazione dei criteri di scelta determinata dall’unilaterale riferimento all’appartenenza territoriale comporta l’applicazione dell’art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970 (Cass. n. 18847 del 2016; Cass. n. 20502 del 2018; Cass. n. 1245 del 2022; Cass. n. 410 del 2023). Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese, distrazione al difensore antistatario e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *