Revocazione e mancata acquisizione del fascicolo di primo grado (Cass. civ. Sez. II n. 20030 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. è diretta al recupero del bene ed è legittimato passivamente chiunque di fatto lo possegga o lo detenga, essendo in grado di restituirlo. Nel giudizio di revocazione di una sentenza resa in grado di appello, ove la decisione sia fondata sul mancato esame di documenti e verbali di prova contenuti nel fascicolo d’ufficio di primo grado, la mancata acquisizione di tale fascicolo non è prevista a pena di nullità, ma può risolversi in un vizio di motivazione. Sussiste, in tal caso, un obbligo dell’ufficio giudiziario, non delegabile alle parti, di disporne l’acquisizione. Il giudice d’appello può decidere senza il fascicolo di primo grado solo quando esso non sia indispensabile rispetto ai motivi di gravame. Operano, inoltre, il principio di non dispersione della prova e la possibilità di acquisire copia del documento già prodotto e non reperibile nei fascicoli di parte.

Il Fatto

Con citazione del 2000, una società convenne in giudizio un’altra società dinanzi al Tribunale di Bologna, chiedendo la restituzione di alcuni macchinari detenuti senza titolo, oltre a indennizzo e risarcimento per il deprezzamento. La convenuta propose domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese di manutenzione. Il Tribunale rigettò entrambe le domande. In accoglimento dell’appello, la Corte d’appello di Bologna ordinò la restituzione dei macchinari.

Avverso tale sentenza la società, nel frattempo incorporata, propose ricorso per revocazione, sostenendo di non poter eseguire la condanna per non avere più i beni presso di sé e lamentando l’omessa valutazione di un documento. La Corte d’appello rigettò la revocazione, escludendo l’errore revocatorio. Contro questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per non aver il giudice rimesso in istruttoria la causa, pur non avendo reperito nel fascicolo d’ufficio i verbali della prova di primo grado, con lesione del diritto di difesa, e per violazione dell’onere della prova. La Corte ritiene il primo profilo fondato.

La Suprema Corte muove dalla qualificazione dell’azione come rivendicazione ex art. 948 cod. civ.: essa è diretta al recupero del bene e legittimato passivo è chiunque di fatto lo possegga o detenga e sia in grado di restituirlo, come affermato in precedenti della stessa sezione (Sez. II n. 9851 del 1997, Sez. II n. 13973 del 2006, Sez. II n. 11110 del 2007). La perdita della detenzione si risolve, quindi, in un’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

La ricorrente aveva individuato l’errore revocatorio nell’omessa valutazione del documento con cui era stato comunicato che i macchinari erano stati portati via. La Corte territoriale aveva escluso l’errore perché non era possibile interpretare il documento alla luce delle deposizioni testimoniali, i cui verbali non risultavano più agli atti.

La Corte rileva che la ricorrente aveva depositato, prima della decisione di revocazione, il fascicolo di primo grado, comprensivo dei verbali di prova ai sensi dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ. Poiché al giudizio di revocazione si applicano le norme del procedimento di appello ex art. 400 cod. proc. civ., e l’art. 347, terzo comma, cod. proc. civ. impone al cancelliere di richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio, la sua mancanza non è prevista a pena di nullità, ma può risolversi in un vizio di motivazione (Sez. III n. 12756 del 2000): ciò che è accaduto nella fattispecie.

Il giudice d’appello può decidere in assenza del fascicolo di primo grado solo quando esso non sia indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario sussiste un obbligo dell’ufficio, non delegabile alle parti, di disporne l’acquisizione, senza che l’inadempimento possa pregiudicare le parti (Sez. III n. 8506 del 2023). La Corte richiama, infine, il principio di non dispersione della prova (Sez. Un. n. 4835 del 2023). Il primo motivo è accolto; le restanti censure restano assorbite. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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