Giudizio di rinvio, questioni assorbite e correzione delle spese omesse (Cass. civ. Sez. II n. 28285 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto a riesaminare la questione che la sentenza di cassazione abbia dichiarato assorbita, purché non si sia formato un giudicato interno, senza che rilevi la mancata specifica riproposizione ad opera della parte, poiché la riassunzione rimette le parti nella posizione originaria. Le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi della parte possono essere poste a fondamento della decisione quando ammettano fatti a sé sfavorevoli o confermino le tesi avversarie. Il prolungato esercizio del transito non è incompatibile in sé con la tolleranza, ma la sua cessazione per dissidi può segnare l’inizio del possesso utile ad usucapione. Il difetto del requisito dell’incertezza del confine preclude l’azione di regolamento dei confini. L’omessa liquidazione delle spese nel dispositivo, quando la soccombenza sia affermata in motivazione, si emenda con la procedura di correzione degli errori materiali.
Il Fatto
Un soggetto convenne in giudizio un proprio stretto congiunto davanti al Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza di un diritto di transito su una corte e una scala esterna e il regolamento del confine tra i fondi. Il convenuto resistette e propose domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di passaggio. Il Tribunale rigettò la domanda di regolamento per assenza di incertezza e accolse la riconvenzionale.
La sentenza fu confermata in appello con il criterio dell’incompatibilità tra protratto esercizio del transito e tolleranza, ma la Cassazione la cassò, rilevando che quel criterio non poteva applicarsi in presenza di rapporti di parentela tra le parti. In sede di rinvio la Corte territoriale rigettò nuovamente la domanda di confine e accolse l’usucapione, collocando l’inizio del possesso utile all’inizio degli anni ’80. Gli eredi dell’attore originario proposero ricorso per cassazione con sei motivi, mentre i controricorrenti resistettero spiegando querela di falso incidentale sulla procura dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la querela di falso, astrattamente ammissibile perché relativa a un atto interno del giudizio di legittimità, ma la dichiara inammissibile: la procura speciale dei controricorrenti, conferita con formula ampia, non contiene la menzione dello specifico potere di proporre la querela, necessario quando questa non sia proposta in via principale.
Nel merito, i primi motivi di ricorso sono infondati. Il giudice del rinvio non si è discostato dal dictum della Cassazione: ha riesaminato la fattispecie alla luce del principio affermato, ha riconosciuto l’iniziale tolleranza legata ai rapporti familiari e ne ha accertato il superamento per effetto dell’opposizione dichiarata dalla stessa parte e confermata dai testimoni. Le dichiarazioni delle parti, anche sfavorevoli a chi le rende, possono fondare la decisione. La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non si converte in una revisione del convincimento di merito.
Quanto alla natura apparente della servitù, la censura è infondata. Essendo l’accesso all’abitazione dei controricorrenti obbligato attraverso la corte e la scala, questi manufatti sono necessariamente destinati all’esercizio del transito e ne dimostrano la natura apparente. La questione era oggetto necessitato del giudizio di rinvio: dichiarata assorbita dalla Cassazione, doveva essere riesaminata dal giudice del rinvio. La Corte richiama l’orientamento più recente: nel giudizio di rinvio prosecutorio la riassunzione rimette le parti nella posizione originaria e impone di decidere su tutte le domande ed eccezioni già proposte, salvo il giudicato interno.
L’azione di regolamento dei confini è correttamente respinta: la sua proposizione presuppone l’incertezza del confine, che nella specie è stata esclusa, anche in ragione della presenza di una strada vicinale in comproprietà dei frontisti.
Infine, è infondata la censura sulla correzione dei errori materiali. Il giudice del rinvio, pur avendo affermato in motivazione la soccombenza dell’attore originario per l’intera vicenda, aveva liquidato in dispositivo solo le spese dei giudizi di cassazione e di rinvio. La procedura degli artt. 287 ss. c.p.c. era il rimedio corretto, poiché non si è esercitato un potere decisionale ma emendata una svista materiale. Il ricorso è nel complesso rigettato.
Nota della Redazione
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