Pubblico impiego privatizzato: disapplicazione dell’atto presupposto e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 20053 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio, e non al petitum formale. Ove il dipendente deduca l’illegittima cessazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato e chieda la reintegrazione o il risarcimento, la controversia ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001. L’atto amministrativo di macro-organizzazione che si assume presupposto resta estraneo al thema decidendum: il giudice ordinario lo disapplica, se illegittimo, in via incidentale, senza che la sua impugnazione davanti al giudice amministrativo sospenda il processo.

Il Fatto

Un dipendente, già titolare di un incarico di direttore generale presso un’agenzia regionale, ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della delibera di Giunta che aveva dato mandato di risolvere il suo contratto, la declaratoria di nullità o invalidità del licenziamento e la condanna solidale dell’amministrazione regionale e dell’agenzia al pagamento delle retribuzioni fino alla naturale scadenza del contratto e al risarcimento dei danni.

Le convenute hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la cessazione del rapporto discendeva direttamente da una legge regionale e da un atto di macro-organizzazione, non da un atto di gestione del rapporto di lavoro. Il giudice adito ha rinviato la decisione sulle eccezioni preliminari al merito. La Regione ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite rigettano il ricorso. Il criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa non si fonda sul petitum formale, ma sul petitum sostanziale, da individuare guardando alla causa petendi e al rapporto controverso, secondo l’indirizzo richiamato da Cass., sez. un., n. 2368 del 2024.

Nel caso concreto il rapporto dedotto è inequivocabilmente il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato costituito dall’incarico dirigenziale, e la domanda attiene alla sua prosecuzione o, di fronte a una cessazione unilaterale dedotta come illegittima, alla reintegra per equivalente, con le connesse pretese retributive e risarcitorie. Si tratta dunque di una posizione di diritto soggettivo perfetto di fonte negoziale.

La circostanza che il ricorrente abbia invocato l’illegittimità dell’atto amministrativo di macro-organizzazione non sposta la giurisdizione. Quel provvedimento opera come atto presupposto e il giudice ordinario può disapplicarlo incidentalmente, poiché la controversia non investe la legittimità generale dell’atto, ma solo l’assegnazione dell’incarico e il rapporto contrattuale che ne è derivato.

La Corte richiama i precedenti consolidati: Cass., Sez. Un., n. 15304 del 2014, seguita da Cass., Sez. Un., n. 15276 del 2017, ove la domanda di differenze retributive relative all’incarico dirigenziale è stata ricondotta a una posizione di diritto soggettivo perfetto, con potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi presupposti; quindi Cass., Sez. U., n. 32625 del 2018. Il principio è stato ulteriormente ribadito da Cass., S.U., n. 25210 del 2020 e da Cass., sez. un., n. 7032 del 2021.

Dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario — Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro —, la Corte rimette dinanzi ad esso le parti e demanda allo stesso la regolazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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