Diffamazione a mezzo stampa: continenza e valutazione unitaria degli articoli (Cass. civ. Sez. III n. 20092 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’art. 684 cod. pen. integra un reato monoffensivo, a tutela del solo funzionamento dell’amministrazione della giustizia, e non anche della reputazione o riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento: nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte per la sola violazione in questione, salvo che dal fatto derivi la lesione di beni autonomamente tutelabili in base ad altre norme. Il giudizio sulla continenza dell’espressione giornalistica, che presuppone la verità e la rilevanza sociale del fatto, esige una valutazione complessiva e sinergica di tutti gli articoli potenzialmente lesivi, e non atomistica. L’apprezzamento in concreto delle espressioni usate e del loro carattere denigratorio è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione argomentata e plausibile.

Il Fatto

Un professionista conveniva in giudizio a titolo risarcitorio un quotidiano economico, un giornalista e il direttore responsabile, deducendo di essere stato diffamato da tre articoli pubblicati consecutivamente nell’agosto 2011. Con riferimento all’ultimo degli articoli invocava, in particolare, la responsabilità da art. 684 cod. pen., per essere stato accostato, pur estraneo a procedimenti penali, a soggetti dell’associazione mafiosa nell’ambito di presunti depositi di denaro di provenienza illecita.

Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava, escludendo sia l’illecito penale, per l’intervenuta modifica dell’art. 114 cod. proc. pen. e la natura monoffensiva del reato, sia l’illecito civile, per la veridicità storica dell’ordinanza cautelare richiamata e per l’assenza di portata denigratoria complessiva degli scritti. Il professionista ricorre in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, che prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 595 e 684 cod. pen., art. 114 cod. proc. pen., e delle norme civili sul risarcimento. Rileva anzitutto che la censura non coglie parte della ragione decisoria: la Corte territoriale ha affermato la rilevanza della modifica dell’art. 114 cod. proc. pen. con effetti scriminanti quanto alla pubblicazione dell’ordinanza custodiale, evocando implicitamente l’efficacia retroattiva in favor rei, e ha quindi riconosciuto la liceità della pubblicazione anche per estratto dell’ordinanza storicamente vera.

Il Collegio di merito si è poi correttamente posto nel solco della giurisprudenza secondo cui l’art. 684 cod. pen. integra un reato monoffensivo, che tutela solo l’amministrazione della giustizia e non la reputazione o la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento (Cass., Sez. U., 25/02/2016, n. 3727). Ne deriva che nessuna autonoma pretesa risarcitoria può fondarsi sulla sola violazione in questione, salvo che dal fatto sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili. La decisione gravata, contrariamente a quanto sostenuto, ha quindi affrontato esplicitamente il vaglio dell’eventuale illecito civile.

Quanto alla valutazione complessiva dei tre articoli in ottica risarcitoria, la Corte rileva che non sono in discussione i requisiti della verità e della rilevanza sociale, entrambi ancorati ai citati atti giudiziari, ma solo quello della continenza. La sentenza di merito esamina con appropriatezza, in modo complessivo e sinergico, tutte le espressioni potenzialmente significative, escludendone la capacità puramente denigratoria in quanto correlate a un’ipotesi accusatoria storicamente vera e, dunque, da contestualizzare.

La censura, in questo quadro, non prospetta una contestazione della sussunzione dei fatti nella fattispecie legale, ma mira a una rivalutazione fattuale, diretta all’apprezzamento in concreto delle espressioni lesive della reputazione: valutazione riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione argomentata e plausibile (Cass., 10/01/2012, n. 80; Cass., 14/03/2018, n. 6133). Il motivo è pertanto in parte inammissibile, in parte infondato.

Il secondo motivo, sulle spese di lite, è infondato. Va ribadito che, in tema di liquidazione, qualora non siano state depositate comparse conclusionali e memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, che ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55 del 2014 ricomprende un’ampia serie di attività (Cass., 20/02/2023, n. 5289). Quanto alla compensazione, essa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non tenuto a motivare espressamente il mancato uso di tale facoltà. Non sussistono infine i presupposti per la responsabilità processuale aggravata, non essendo le questioni complessivamente pretestuose.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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