Sospensione legale della riscossione: annullamento non automatico per silenzio (Cass. civ. Sez. V n. 28449 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la presentazione della domanda di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della legge n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso articolo, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina l’annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui i motivi posti a fondamento dell’istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai sensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538. A tal fine va valutata anche una risposta tardiva dell’Amministrazione finanziaria. L’istanza deve inoltre fondarsi su un atto di riscossione o di procedura cautelare o esecutiva ritualmente notificato, non essendo a ciò sufficiente l’estratto di ruolo.
Il Fatto
La contribuente ha proposto ricorso per la cancellazione dal ruolo di cartelle di pagamento e di avvisi di addebito e accertamento, invocando l’art. 1, commi 537 e ss., della legge n. 228 del 2012, e chiedendone l’annullamento. A fondamento della domanda ha dedotto la mancata risposta, entro il termine di 220 giorni fissato dalla richiamata normativa, da parte dei soggetti creditori all’istanza di sospensione legale della riscossione che assumeva di aver presentato a mezzo PEC.
Il ricorso è stato respinto in primo grado e l’appello è stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo la decisione collegiale, e ha depositato memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il giudice del gravame ha respinto l’appello sulla base di più rationes decidendi. Tra queste: l’assenza della previa notifica di un atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva; la non includibilità dell’estratto di ruolo tra gli atti di riscossione; l’assoluta genericità delle causali poste a fondamento dell’istanza; la mancata dimostrazione dell’osservanza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto che si intendeva impugnare; l’assenza di pagamenti effettuati nel frattempo.
Quanto al primo motivo, con cui si deduceva la violazione della normativa sulla sospensione legale, la Corte rileva che esso si risolve nella riproduzione del dato legislativo e nell’apodittica deduzione secondo cui da esso dovrebbe discendere l’annullamento dei ruoli, senza confrontarsi con le plurime ragioni ostative accertate, per giunta con doppia conforme di merito.
La Corte richiama quindi il proprio consolidato orientamento. Secondo Cass. n. 30841/2024, la presentazione della domanda di sospensione non determina l’annullamento di diritto del ruolo quando i motivi dell’istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, dovendosi valutare anche una risposta tardiva dell’Amministrazione. Nella stessa linea Cass. n. 28354/2019, secondo cui il ruolo è annullato di diritto solo se i motivi dell’istanza integrano cause potenzialmente estintive della pretesa.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte esclude la dedotta ultrapetizione: l’ente riscossore aveva contestato ab initio e a tutto campo il diritto all’annullamento, essendo onere della parte contribuente allegare e dimostrare la regolarità e la fondatezza dell’istanza. Quanto al terzo motivo, la Corte esclude il vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata è analiticamente e chiaramente argomentata e non inferiore al minimo costituzionale, richiamando in proposito Cass. Sez. U n. 8053/2014.
La Corte conferma integralmente la proposta di definizione anticipata e dichiara il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre al versamento in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.