Inammissibile il ricorso che chiede un terzo grado di merito sulla penale (Cass. civ. Sez. III n. 8281 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente articolato in motivi di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, si risolva nella richiesta di una diversa interpretazione della volontà contrattuale o di un esito alternativo dell’istruttoria rispetto a quello accertato dal giudice di merito. La censura che tende a un vero e proprio terzo grado di merito non supera il filtro dell’art. 360 c.p.c. La valutazione sull’essenzialità del termine e sulla riducibilità della penale appartiene al giudizio di merito, con il solo limite della motivazione. Il giudice d’appello che decide sui motivi proposti disattende implicitamente, ma logicamente, le istanze istruttorie non espressamente esaminate.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di due promittenti acquirenti per il pagamento di una penale di rilevante importo, conseguente alla mancata stipula di un contratto definitivo di compravendita immobiliare entro il termine fissato. Il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione al decreto; la Corte d’appello di Venezia respingeva poi l’appello del promittente acquirente.

Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e illustrato con memoria, contestando la qualificazione del termine come essenziale, la misura della penale e il mancato svolgimento di ulteriore attività istruttoria. La società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1351, 2932, 1457 e 1353 ss. cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1362-1371 cod. civ., nonché degli artt. 59 e 61 d.lgs. n. 42/2004, e deduce l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte rileva che il motivo, oltre a mescolare i nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., ha sostanza squisitamente fattuale: propone una lettura della volontà delle parti diversa da quella accertata in sede di merito. Ne deriva l’evidente inammissibilità.

Il secondo motivo ripropone la questione del termine essenziale e della condizione risolutiva, dolendosi della valutazione sull’inadempimento. Anche qui la Corte osserva che la doglianza mira a introdurre un terzo grado di merito e non è quindi ammissibile.

Il terzo motivo censura la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio e di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., finalizzati a dimostrare la non riconoscibilità della penale nella misura stabilita. La Corte rileva che la censura integra anch’essa una contestazione di merito e che, quanto all’istruttoria, il giudice d’appello ha implicitamente ma logicamente disatteso le istanze decidendo sui motivi proposti.

Il quarto motivo deduce infine l’omesso esame del fatto relativo alla persistenza dell’intestazione del bene e all’elisione del danno per l’arricchimento della società. La Corte conclude che si tratta ancora di un motivo di merito, volto a un esito alternativo dell’istruttoria, e ne dichiara l’inammissibilità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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