Impresa individuale priva di soggettività: indennizzo spetta all’imprenditore (Cass. civ. Sez. II n. 20091 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’impresa individuale non è un soggetto di diritto e non ha soggettività né autonoma imputabilità diversa da quella del suo imprenditore, con cui si identifica sotto l’aspetto sostanziale e processuale. Ne consegue che, ai fini dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo, la legittimazione spetta all’imprenditore che ha insinuato il credito nel fallimento quale titolare dell’impresa. La distinzione tra impresa e titolare, come pure il richiamo alla disciplina delle società, è inconferente.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia propone opposizione, ai sensi dell’art. 5-ter legge n. 89/2001, avverso il decreto del consigliere delegato che aveva accolto la domanda di equo indennizzo presentata dal titolare di un’impresa individuale per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale lo stesso aveva insinuato un credito.

La Corte d’Appello di Perugia respinge l’opposizione, ritenendo infondata la tesi ministeriale secondo cui il ricorrente non sarebbe stato legittimato quale persona distinta dalla propria impresa. Il Ministero ricorre per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 89/2001.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte d’Appello ha correttamente rilevato che l’impresa individuale non è un soggetto di diritto: soggetto è l’imprenditore. Nel caso specifico, dunque, il titolare era legittimato a domandare l’indennizzo per l’eccessiva durata del procedimento fallimentare nel quale era stato ammesso a insinuare il proprio credito.

La Suprema Corte richiama l’art. 2082 cod. civ., che definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’impresa, precisa la Corte, è questa stessa attività, e non un centro di imputazione autonomo.

La tesi contraria del Ministero non tiene conto della legge né del reiterato orientamento di legittimità, secondo cui all’impresa individuale non può riconoscersi alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare, poiché essa si identifica con l’imprenditore tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello processuale. Vengono in rilievo, tra le altre, Cass. n. 2345/2020, Cass. n. 9256/2013, Cass. n. 12575/2007, Cass. n. 977/2007, Cass. n. 5157/1990, Cass. n. 344/1981.

La Corte dichiara inoltre inconferenti i richiami giurisprudenziali dell’amministrazione, perché riferiti non a imprenditori individuali e a imprese, ma a società — che, a differenza delle imprese, sono soggetti distinti — e ai relativi soci.

Il ricorso è quindi rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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