VIA e discrezionalità tecnica: sindacato limitato alla manifesta illogicità (Cass. civ. Sez. Un. n. 20112 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità ambientale non costituisce un mero atto tecnico di gestione, ma espressione di una funzione di indirizzo politico-amministrativo sull’uso del territorio, connotata da amplissima discrezionalità amministrativa. Il sindacato del giudice è pertanto limitato alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti, ai macroscopici difetti di istruttoria e all’assenza di idonea motivazione. Le valutazioni tecniche complesse rese in sede di V.I.A. sono censurabili solo per macroscopici vizi di irrazionalità. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del T.S.A.P. non può essere utilizzato per ottenere una rinnovata valutazione dell’opera, sostituendo un diverso giudizio di impatto ambientale a quello regionale, né per prospettare soluzioni progettuali alternative.
Il Fatto
Una società titolare di un progetto di impianto idroelettrico sul torrente oggetto di derivazione impugnava davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il decreto regionale di diniego di V.I.A., unitamente ai pareri del Comitato tecnico regionale, al parere negativo della Soprintendenza e agli atti istruttori ritenuti autonomamente lesivi.
Il T.S.A.P., con sentenza n. 143/2023, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando che il progetto non era stato adeguato alla Direttiva Derivazioni e che i pareri negativi, convergenti e immuni da censure sul piano dell’attendibilità tecnica, deponevano per l’infondatezza delle doglianze. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, formulando anche istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite respingono tutte le censure, trattandole congiuntamente. Quanto ai profili di omessa pronuncia su alcuni motivi dedotti davanti al T.S.A.P., il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì la richiesta di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore, ai sensi dell’art. 204 R.D. 1775/1933. Le censure articolate nei motivi secondo, terzo e quarto risultano pertanto inammissibili.
Sul dedotto vizio di motivazione apparente, la Corte ricorda che alla violazione di legge deducibile ex art. 111 Cost. contro le decisioni del T.S.A.P. può ricomprendersi il solo vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, restando esclusa la verifica della sufficienza o razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti. La motivazione meramente apparente sussiste quando, pur non mancando materialmente un testo, le argomentazioni non consentano di ricostruire il percorso logico-giuridico a sostegno del decisum.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata è risultata del tutto percepibile nei suoi presupposti giuridici e fattuali, sorretta da un iter argomentativo idoneo a palesare le ragioni della decisione, rifluenti nella sopravvenuta non conformità del progetto ai parametri della Direttiva Derivazioni, attestata dalle concordi valutazioni dell’Autorità di bacino, della Soprintendenza e del Comitato tecnico regionale.
Il profilo concernente la sindacabilità delle valutazioni tecniche della P.A. è dichiarato inammissibile, perché rivolto a una sostanziale confutazione dell’accertamento fattuale e della discrezionalità tecnica, non censurabile in sede di legittimità. Il sindacato del T.S.A.P. è limitato all’accertamento dei vizi della funzione pubblica, comprese le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, ma non si estende alle ragioni di merito, arrestandosi dinanzi a scelte equivalenti o semplicemente meno attendibili, purché congruenti con il fine.
La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso il decreto che accerta o nega la compatibilità ambientale è esperibile per ogni violazione di legge, ma non può condurre a una rinnovata valutazione dell’opera né a prospettare soluzioni progettuali alternative, invadendo la sfera di discrezionalità dell’amministrazione. L’omesso esame di un fatto decisivo è escluso quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione, ancorché il giudice non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. Quanto al rinvio pregiudiziale, la Corte esclude la sussistenza dei relativi presupposti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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