Nessun adeguamento della borsa di studio dei medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 22485 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 368/1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo agli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, restando i precedenti soggetti alla disciplina dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991. La Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo obbligo in ordine alla misura della borsa di studio, né impone agli Stati membri di adeguarla nel tempo. L’importo delle borse dei medici iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto ad adeguamento triennale, in virtù del blocco previsto da una serie convergente di disposizioni legislative succedutesi senza soluzione di continuità. L’attività dello specializzando non è inquadrabile nel lavoro subordinato né parasubordinato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost.

Il Fatto

I ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alle scuole di specializzazione post lauream a partire dal 1991 e percepirono una borsa di studio di lire 21.500.000 ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991. Nel 2014 convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio e tre Ministeri, assumendo che tale importo non costituisse la “adeguata remunerazione” imposta dalla Direttiva 93/16/CEE, e chiesero il risarcimento del danno da tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificato in euro 20.000 per ciascun anno di frequenza.

Il Tribunale rigettò la domanda, rilevando il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e l’infondatezza nel merito. La Corte d’appello di Roma accolse in parte il gravame, limitandosi a compensare le spese del primo grado. La sentenza è stata impugnata con quattro ricorsi, poi riuniti, per violazione di legge, nullità della sentenza per difetto di motivazione, omesso esame di fatto decisivo e contrasto con l’art. 36 Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione del giudicato interno formatosi sul difetto di legittimazione passiva dei tre Ministeri: la statuizione di primo grado non era stata impugnata e preclude ogni censura sul punto. Su questa base dichiara inammissibili i motivi che presupponevano la legittimazione dei Ministeri.

Nel merito, il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., essendo conforme a un orientamento consolidato il principio per cui la misura della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991 non costituisce violazione del diritto comunitario. La Corte richiama numerose pronunce conformi e la sentenza capostipite Sez. L n. 4449 del 23.02.2018, ribadendo che la Direttiva non impone una soglia minima di remunerazione.

Quanto al secondo e al terzo motivo del ricorso principale, la Corte esclude la nullità della sentenza: la Corte territoriale ha esposto in modo chiaro la ratio decidendi, e il difetto di motivazione non è configurabile quando il giudice si conformi a precedenti pertinenti. L’omesso esame di fatto decisivo è escluso per la conformità delle due decisioni di merito e per il giudicato sul difetto di legittimazione passiva.

Sul fronte sostanziale, la Corte ribadisce che la pretesa risarcitoria presupporrebbe un illecito dello Stato, insussistente se nessuna norma comunitaria imponeva un aggiornamento dell’importo. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia viene respinto, non essendovi margini interpretativi.

Con riferimento al “gruppo Abbondati”, la Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 20006 del 19.07.2024, che ha escluso l’adeguamento triennale in virtù del blocco normativo succedutosi tra il 1992 e il 2002. Quanto all’art. 36 Cost., la Corte ribadisce che l’attività dello specializzando non integra lavoro subordinato né parasubordinato, con conseguente inapplicabilità del principio di adeguatezza della retribuzione. La Corte sanziona infine la tecnica difensiva dei ricorrenti, con declaratoria di temerarietà e condanna al contributo unificato aggravato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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