Obbligo contributivo del datore pubblico e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20134 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e va individuata in funzione del petitum sostanziale, identificato con riguardo alla causa petendi e alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, desumibile dai fatti allegati e dal rapporto giuridico di cui essi sono espressione. La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, delineata dall’art. 13 del r.d. n. 1214/1934, copre le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum, comprese la ricongiunzione dei periodi assicurativi, il riscatto e la quantificazione degli assegni accessori. Essa non si estende quando venga in rilievo un effetto diretto e immediato nei confronti del datore di lavoro, sotto il profilo dell’insorgenza di obblighi datoriali conseguenti al riconoscimento del diritto del lavoratore alla copertura previdenziale. In tal caso la controversia appartiene al giudice del rapporto, ordinario o amministrativo, secondo la regola di riparto degli artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Regione Campania, si era dimesso nel 1980 per rimuovere la causa di ineleggibilità a consigliere regionale, all’epoca prevista dagli artt. 2 e 3 della legge n. 154/1981. Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 di quella legge, il legislatore con l’art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 aveva consentito ai dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive di essere riammessi in servizio, previa domanda nel termine di decadenza di sei mesi. La legge n. 191 del 16 giugno 1998, all’art. 2, comma 14, aveva poi precisato che nel periodo tra dimissioni e riammissione il dipendente è considerato ad ogni effetto in aspettativa senza assegni.
Ottenuta la riammissione, il ricorrente aveva chiesto la ricostruzione della carriera a fini giuridici, economici e previdenziali. La Regione aveva accolto solo parzialmente l’istanza, escludendo i periodi già coperti da contribuzione. Il Tribunale di Avellino aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, individuando il giudice amministrativo; la Corte d’Appello di Napoli, confermando, aveva ricondotto la domanda alla ricongiunzione dei periodi assicurativi e quindi alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 409 n. 5 e 442 cod. proc. civ. e dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente sostiene che la domanda era diretta a contestare l’omesso versamento della contribuzione da parte della Regione e solo in via riflessa riguardava la ricongiunzione. Il diritto al versamento, pur riferito ad annualità antecedenti al 30 giugno 1998, sarebbe sorto solo con la riammissione in servizio e con l’entrata in vigore della legge n. 191/1998.
La Corte richiama il principio, costantemente ribadito, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. S.U. n. 19966 del 2023; Cass. S.U. n. 25578 del 2020; Cass. S.U. n. 13492 del 2021). Si esaminano i fatti allegati prescindendo dalla fondatezza del diritto, che attiene al merito.
Il criterio di collegamento della giurisdizione esclusiva contabile è costituito dalla materia: vi rientrano le controversie funzionali alla pensione, tra cui il riscatto, la ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli assegni accessori, interessi e rivalutazione (Cass. S.U. n. 26252/2018; Cass. S.U. n. 31024/2019; Cass. S.U. n. 15848/2024). Tuttavia, Cass. S.U. n. 15058/2017 ha precisato che tale giurisdizione non può affermarsi quando venga in rilievo un effetto diretto e immediato nei confronti del datore, incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico: la controversia appartiene allora al giudice del rapporto, sulla base degli artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. S.U. n. 23399/2016; Cass. S.U. n. 16827/2017).
Nella specie la domanda principale ha ad oggetto l’accertamento dell’obbligo contributivo gravante sulla Regione, sollecitato con l’istanza di ricostruzione della carriera e solo parzialmente accolta. Tale obbligo, seppure relativo ad annualità antecedenti al 30 giugno 1998, è sorto solo dopo la riammissione in servizio e per effetto della legge n. 191/1998, che ha parificato il periodo di aspettativa senza assegni. Oggetto della domanda è dunque un diritto connesso al rapporto di impiego, leso dagli atti adottati in risposta all’istanza del 1999. Solo mediatamente la questione incide sul trattamento pensionistico e sulla ricongiunzione.
Il giudice del rapporto va individuato nel giudice ordinario e, in specie, nel Tribunale di Avellino, dinanzi al quale le parti sono rimesse ex artt. 382 e 353 cod. proc. civ. L’art. 353 è stato abrogato dall’art. 3, comma 26, lett. m), del d.lgs. n. 149/2022, ma la nuova disciplina si applica alle sole impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023.
Nota della Redazione
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