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La competenza si decide sulla domanda dell’attore: se descrive una co.co.co. decide il giudice del lavoro (Cass. civ. Sez. II n. 3225 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la parte, convenuta in giudizio per l’adempimento di un contratto, eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell’attore, attenendo al merito l’accertamento relativo alla stessa qualificazione giuridica del rapporto, e a tal riguardo non possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; tenuto conto di ciò, se le eccezioni del convenuto non possono in generale influire sulla determinazione del foro di cui all’art. 20 c.p.c., resta comunque dirimente, quale unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore ai fini della determinazione della competenza, la prospettazione artificiosa da parte del predetto, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. (In applicazione del principio, in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso la riconducibilità della controversia ad un’ipotesi di inadempimento di contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c., atteso che dalla stessa prospettazione attorea emergeva la sussumibilità del rapporto in questione nell’ambito di quelli elencati nell’art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza esclusiva e inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio del titolare del rapporto di collaborazione, ex art. 413, commi 4 e 8 c.p.c.). (Rv. 676968-01)

Il Fatto

Una società farmaceutica aveva citato davanti al Tribunale di Bolzano una consulente, chiedendo la restituzione dei compensi e il risarcimento per inadempimento dei contratti con cui l’aveva incaricata, dal 2016 al 2021, di seguire i rapporti con l’AIFA per le autorizzazioni alla produzione di farmaci. La convenuta aveva eccepito l’incompetenza territoriale: il rapporto era una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3 c.p.c., di competenza del giudice del lavoro di Firenze, suo domicilio.

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, rilevando la durata pluriennale del rapporto, la connessione con le finalità della società, il carattere personale dell’attività e il compenso in rate mensili, e ritenendo nulla la clausola sul foro di Bolzano. La società ha proposto regolamento di competenza: la competenza va determinata sulla prospettazione dell’attore, che aveva dedotto un lavoro autonomo, e il giudice aveva erroneamente accertato la parasubordinazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sulla cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica: nulla indica che la procura sia stata rilasciata dopo la cancellazione e opera comunque l’ultrattività del mandato (Cass. Sez. Un. n. 29812/2024).

Nel merito, la competenza va risolta secondo la prospettazione dell’attore, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, che attengono al merito (Cass. n. 15254/2020; n. 11023/2020); unico limite è la prospettazione artificiosa.

Era però la stessa citazione della società a descrivere un rapporto ex art. 409 n. 3 c.p.c.: una prestazione continuativa dal 2016 al 2021, prevalentemente personale e coordinata, perché la consulente organizzava autonomamente l’attività ma la svolgeva nell’organizzazione della società e per i suoi fini, tenendo i rapporti con l’AIFA in nome e per conto della committente; la stessa attrice parlava di recesso dal “rapporto di collaborazione”. I requisiti della continuità, della coordinazione e della prevalente personalità (Cass. n. 9783/2020) risultavano dalla domanda: l’individuazione del giudice sulla base di un contratto d’opera ex art. 2229 c.c. era artificiosa e la prospettazione attorea imponeva la competenza esclusiva e inderogabile del giudice del lavoro del domicilio del collaboratore ex art. 413, commi 4 e 8, c.p.c.

Anche il secondo motivo è infondato, restando impregiudicato l’accertamento di merito sul concreto contenuto del rapporto. La Corte dichiara la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, con termine per la riassunzione, e condanna la ricorrente alle spese, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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