Prescrizione differenze retributive e ostacolo giuridico ex art. 2935 cod. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8674 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2935 cod. civ. àncora il dies a quo della prescrizione alla sola impossibilità giuridica di far valere il diritto, non agli ostacoli di mero fatto né agli impedimenti soggettivi. La pendenza di un giudizio volto all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto non integra un ostacolo giuridico alla proposizione della domanda di differenze retributive. Pertanto la prescrizione dei compensi collegati alla concreta prestazione lavorativa, quali maggiorazioni per lavoro festivo, domenicale e notturno, decorre dalla cessazione del singolo contratto a termine, non dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia riconosciuto la conversione del rapporto.

Il Fatto

Il lavoratore aveva svolto attività presso la sede di una società radiotelevisiva come redattore, in forza di nove contratti a tempo determinato succedutisi tra il 20.7.1997 e il 2.6.2002. Con una prima sentenza, poi confermata in appello e in Cassazione, era stata accertata l’illegittimità del termine apposto al primo contratto e riconosciuto il diritto al trattamento economico e normativo di redattore ordinario, con condanna della società al pagamento delle differenze da liquidarsi in separato giudizio.

Nel giudizio di liquidazione la società eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, escludendo che il decorso della prescrizione fosse impedito dal giudizio pendente sull’accertamento della nullità del termine. La Corte d’appello confermava. Il lavoratore ricorreva allora per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2935 cod. civ. per aver il giudice di merito fatto decorrere la prescrizione da un momento anteriore al riconoscimento giudiziale del diritto.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che solo con il passaggio in giudicato della sentenza della Suprema Corte, intervenuto nel dicembre 2013, il rapporto era divenuto a tempo indeterminato e che solo da allora erano divenuti esercitabili tutti i diritti conseguenti, comprese le differenze retributive. Richiamava inoltre l’art. 2953 cod. civ., secondo cui la prescrizione breve, una volta intervenuto il giudicato che accerta il diritto, diviene decennale.

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha premesso che l’impossibilità di far valere il diritto, cui l’art. 2935 cod. civ. riconosce efficacia impeditiva, è soltanto quella derivante da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto. Non comprende gli ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto, né gli impedimenti soggettivi, per i quali l’art. 2941 cod. civ. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione. Tra queste, salva l’ipotesi di dolo, non rientrano l’ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sulla sua esistenza né il ritardo connesso al suo accertamento. La Corte richiama sul punto Cass. n. 10828 del 2015 e Cass. n. 14193 del 2021.

Su questa base il Collegio ha confermato la decisione di appello. Nessun ostacolo giuridico si frapponeva alla facoltà di chiedere alla datrice di lavoro il pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento della prestazione in particolari giornate, quali le maggiorazioni festive e il lavoro domenicale. Si tratta di compensi collegati alla qualificazione professionale o a premi di risultato previsti dagli accordi integrativi, istituti legati alla effettiva presenza in servizio, al raggiungimento di determinati obiettivi o all’uso di particolari tecnologie. Rispetto a tali compensi la prescrizione è dunque iniziata a maturare quanto meno dalla cessazione dei singoli contratti a termine.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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