Trasferimento d’azienda e superminimo non assorbibile dopo la disdetta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18936 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di trasferimento d’azienda, il cessionario non è tenuto a garantire al lavoratore ceduto il mantenimento delle condizioni di lavoro stabilite con il cedente oltre la data di scadenza o di risoluzione del contratto collettivo. L’art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23 impedisce che il trasferimento determini, per il solo fatto del trasferimento, un trattamento deteriore, ma non rende intangibile la retribuzione rispetto alle successive dinamiche contrattuali collettive. Il superminimo non assorbibile di fonte collettiva non si incorpora nel contratto individuale, salvo che compensi specifiche qualità professionali o modalità della prestazione, e può quindi essere modificato in peius da successivi accordi collettivi, anche a seguito di legittima disdetta.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, già dipendenti di un’organizzazione sindacale con un contratto collettivo di primo livello ad hoc, erano transitati dal 01.01.1997 a una società cessionaria di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.. Dal 01.01.1997 veniva loro applicato il contratto collettivo del terziario e riconosciuto un superminimo non assorbibile, pari alla differenza tra il trattamento prima goduto e quello del nuovo contratto. La disciplina era stata recepita in un accordo integrativo aziendale del 02.07.2004, che manteneva le condizioni di miglior favore per gli assunti ante 1997.

Nel novembre 2018 la società aveva disdettato tutti gli accordi integrativi, con effetto differito al 01.05.2020, data dalla quale il superminimo non era più corrisposto. I lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento dell’emolumento; la Corte d’Appello di Venezia, in riforma delle pronunce di primo grado, li aveva revocati. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la pretesa violazione dell’art. 2112 c.c., richiamando la propria conforme giurisprudenza (Cass. n. 37291 del 2021, confermata da Cass. n. 10120 del 2024): ai dipendenti ceduti si applica il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, per il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa. Il contratto originario resta applicabile solo se presso la cessionaria non operi alcuna disciplina collettiva.

Il Collegio sottolinea che l’art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, come interpretato dalla Corte di Giustizia, mira a mantenere le condizioni di lavoro secondo la volontà delle parti contraenti, ma non deroga a tale volontà: se le parti hanno stabilito di non garantire talune condizioni oltre una data, il cessionario non è obbligato a rispettarle dopo la scadenza del contratto collettivo. Viene richiamata la sentenza Corte Giustizia del 27.11.2008, C-396/07 e, sul caso Scattolon (Corte Giustizia del 06.09.2011, C-108/10), il principio secondo cui il cessionario può applicare sin dal trasferimento le condizioni del contratto collettivo per lui vigente, comprese quelle retributive.

La direttiva, osserva la Corte, vieta solo che il trasferimento collochi i lavoratori in posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. Nella specie il trattamento migliorativo era stato preservato per oltre venti anni. Ciò non rende intangibile la retribuzione rispetto al legittimo mutare delle condizioni contrattuali collettive, allo stesso modo di quanto accade per i lavoratori non coinvolti dal trasferimento.

Quanto all’art. 2103 c.c., la Corte rileva che il trattamento goduto fino al 31.12.1996 non derivava dal contratto individuale, ma da un contratto collettivo, fonte esterna al rapporto. La clausola del superminimo può ritenersi incorporata nel contratto individuale, e quindi insensibile ai mutamenti collettivi, solo se destinata a compensare determinate qualità professionali o specifiche modalità della prestazione: evenienza che nella specie non ricorre.

Il terzo motivo è inammissibile: la denuncia di travisamento della prova e del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è proposta fuori dai limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024 e senza il rispetto dei prescritti di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; la diversa lettura dell’accordo del 1997 sollecita un riesame di fatto riservato al giudice del merito. Parimenti inammissibile è il quarto motivo, concernente il rifiuto di ammissione di un documento nuovo in appello: la valutazione della sua indispensabilità attiene al merito, secondo i criteri di Cass. SS.UU. n. 10790 del 2017. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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