Contingentamento a termine: prova del rispetto del 15% a carico del datore (Cass. civ. Sez. V n. 12694 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine, previsto dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, rileva ai fini della verifica dell’oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione del termine, e la prova è integralmente a carico del datore di lavoro. Il confronto tra organico a tempo indeterminato e contratti a termine deve riguardare l’intero complesso dei servizi indicati dalla norma, senza distinzione di sede, e ha ad oggetto i contratti a termine stipulati nel periodo, non i lavoratori a termine in forza mese per mese. Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, di cui all’art. 421 cod. proc. civ., non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato la nullità del termine apposto agli ultimi due contratti stipulati tra una compagnia aerea e una lavoratrice, dichiarando l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condannando la società al ripristino e al pagamento di un’indennità risarcitoria di cinque mensilità, oltre spese.

Il giudice di appello aveva ritenuto che la datrice di lavoro non avesse offerto la prova, su di lei gravante, del rispetto del limite di contingentamento del 15% dell’organico aziendale all’1 gennaio dell’anno di riferimento delle assunzioni. La documentazione prodotta era stata giudicata insufficiente e i testi non avevano confermato provenienza e attendibilità dei prospetti. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata secondo cui l’osservanza della clausola di contingentamento incide sulla verifica dell’oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano il termine, con prova a carico del datore di lavoro, citando tra le altre Cass. n. 839 del 2010, Cass. n. 14283 del 2011, Cass. n. 5595 del 2023.

Quanto all’interpretazione dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, la Corte ribadisce che il confronto tra organico a tempo indeterminato e contratti a termine deve considerare l’intero complesso dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, senza distinzione di sede, e che i dati comparati devono essere omogenei, con riferimento all’organico in forza all’1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’assunzione (Cass. n. 21678 del 2019).

Il Collegio precisa che occorre far riferimento ai contratti a termine stipulati nel periodo del contratto da scrutinare e non al numero dei contratti in forza nello stesso periodo. Il dato del personale in forza mese per mese, quindi, nulla di decisivo aggiunge, perché porterebbe a computare più volte lo stesso contratto o a non conteggiare i contratti di più breve durata.

La Corte rileva che il giudice di appello si è conformato a tali principi, avendo accertato che i prospetti depositati non consentivano la verifica del limite percentuale e che i testi non avevano chiarito i dati. La censura sulla necessità di individuare le assunzioni alla data di costituzione del rapporto è astrattamente fondata ma non coglie il fulcro della motivazione, fondata su un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

Infine, il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro non è sindacabile se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza, nella specie non ravvisabile. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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