Aliud pro alio escluso se bene inidoneo ma del genere pattuito (Cass. civ. Sez. II n. 20173 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, con conseguente esperibilità dell’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, così da appartenere a un genere diverso e risultare funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa. Non integra invece aliud pro alio, ma vizio della qualità del bene, la consegna di un prodotto appartenente al genere pattuito, ancorché privo delle caratteristiche qualitative e dimensionali richieste: in tal caso opera la garanzia per vizi con il relativo termine di decadenza. Sul piano processuale, il giudice di legittimità non può sindacare l’apprezzamento del merito che escluda l’eterogeneità del bene.
Il Fatto
Una società acquirente conveniva in giudizio la venditrice chiedendo la risoluzione di un contratto di fornitura di pedane in legno per inadempimento, la restituzione delle somme pagate e il risarcimento del danno, deducendo la nullità di taluni contratti per mancanza di accordo. La venditrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo della fornitura e, riuniti i giudizi, eccepiva la decadenza dalla garanzia ex art. 1495 cod. civ. Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto; la Corte d’appello, disposta CTU che accertava l’inidoneità delle pedane all’uso destinato e la difformità dal campione, rigettava comunque l’appello per intervenuta decadenza, escludendo l’aliud pro alio e ritenendo provato l’accordo per alcune forniture.
La Motivazione della Corte
Respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carente esposizione sommaria dei fatti, la Corte esamina il primo motivo, con cui si censurava la falsa applicazione degli artt. 1490, 1495 e 1497 cod. civ. e la violazione dell’art. 1453 cod. civ. La ricorrente sosteneva che le pedane, realizzate con legno di resistenza e sezione inferiore ai campioni e assemblate con chiodatura anziché graffatura, fossero inidonee alla specifica destinazione di trasporto dei laterizi e che, dunque, andasse applicata la disciplina generale dell’inadempimento.
Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui l’aliud pro alio ricorre quando il bene consegnato è completamente eterogeneo rispetto al pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, e si rivela del tutto inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa (Cass., Sez. II, 14 maggio 2024, n. 13214). Nella specie l’apprezzamento della Corte d’appello attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità: l’oggetto del contratto riguardava la consegna di pedane e pedane sono state effettivamente consegnate, sia pur non realizzate con le caratteristiche qualitative e dimensionali richieste. Il vizio attiene dunque alla qualità del bene e resta assorbito nella garanzia redibitoria.
Con il secondo motivo si prospettava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 1325, comma 1, n. 1, e 1418, comma 2, cod. civ., per avere la Corte territoriale attribuito alle fatture accompagnatorie valore probatorio dell’esistenza dei contratti sottostanti. Il motivo è inammissibile. La fattura commerciale non ha soltanto efficacia probatoria verso l’emittente, ma può costituire piena prova dell’esistenza del corrispondente contratto nei confronti di entrambe le parti quando risulti accettata dal destinatario e annotata nelle scritture contabili (Cass., Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581; Cass., Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 26801; Cass., Sez. II, 19 luglio 2011, n. 15832).
Nella specie si trattava di fatture accompagnatorie sottoscritte sia dal vettore sia dal destinatario, ciò che soddisfa l’onere probatorio a carico del mittente in ordine alla consegna dei beni (Cass., Sez. II, 6 dicembre 2019, n. 31974, ove il documento di trasporto era firmato dal solo vettore). La ricorrente mirava a una inammissibile rivalutazione dell’apprezzamento del giudice di merito.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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