Mora del committente nel collaudo e rischio di perimento dell’opera appaltata (Cass. civ. Sez. I n. 23534 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Scaduto il termine entro il quale il committente deve procedere al collaudo dell’opera, questi è in mora accipiendi e non può esigere dall’appaltatore il rifacimento o la riparazione delle opere danneggiate, né il risarcimento del pregiudizio derivante dalla loro mancata esecuzione. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1207 e 1673 c.c., il rischio del perimento o del deterioramento per causa non imputabile ad alcuna delle parti grava sul committente, una volta che sia decorso il termine per la verifica e che l’opera sia stata ultimata. L’art. 5 della legge n. 741 del 1981 fissa i termini del collaudo delle opere pubbliche e segna il momento oltre il quale l’inerzia dell’ente integra inadempimento, con decorrenza della prescrizione del credito dell’appaltatore.
Il Fatto
Un Comune aveva affidato a un’ATI la realizzazione di un’area attrezzata per il tempo libero e lo sport e la ristrutturazione di un complesso monumentale. Deduceva l’incompletezza delle opere, il ritardo di 238 giorni nella consegna, avvenuta parzialmente in via anticipata, e lo stato di abbandono del cantiere. Il Tribunale adito rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, ritenendo non imputabile all’appaltatore la condizione delle opere determinata da un vasto movimento franoso verificatosi nella stagione invernale 1999/2000, dopo il completamento dei lavori e prima del collaudo.
Il Comune ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 1453 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che l’evento franoso era intervenuto quando l’appaltatore era già inadempiente e che il committente non poteva sopportare le conseguenze del degrado.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 1673 c.c., che pone a carico dell’appaltatore il perimento o il deterioramento dell’opera per causa non imputabile alle parti, purché l’evento si verifichi prima dell’accettazione da parte del committente o prima che quest’ultimo sia in mora nel verificarla. Il thema decidendum si sposta, dunque, sull’individuazione del momento in cui sorge la mora accipiendi del committente.
La verifica dell’opera non è espressione di una situazione potestativa, perché anche l’appaltatore ha interesse a che il procedimento di accettazione si concluda nel più breve tempo dal completamento materiale. L’inerzia ingiustificata del committente nell’avviare tale procedimento è incompatibile con l’esecuzione del contratto secondo buona fede e configura mora, che non richiede formale offerta nei modi dell’art. 1209 c.c.
In tema di opere pubbliche, la Corte richiama l’art. 5 della legge n. 741 del 1981, applicabile ratione temporis, quale norma generale che delinea con certezza il periodo oltre il quale, perdurando l’inerzia dell’ente, il committente deve ritenersi inadempiente. Da quel momento l’appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di costituire in mora l’amministrazione e inizia a decorrere la prescrizione del credito (richiamate Cass. Sez. I n. 2477 del 2019, Cass. Sez. I n. 17314 del 2011, Cass. Sez. Un. n. 29530 del 2008 e Cass. Sez. I n. 1509 del 2015).
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato che i lavori erano stati completati il 28.07.1998, oltre i termini contrattuali, e che il collaudo era stato eseguito solo nel 2001, ben oltre il termine di sei mesi. Tali accertamenti in fatto non erano stati specificamente impugnati. Non era contestato che la frana costituisse evento non riconducibile ad alcuna delle parti.
Ne deriva che, scaduto il termine per il collaudo, il Comune era in mora nel diritto-dovere di verificare i lavori: il rischio del perimento o del danneggiamento gravava su di lui, con la conseguenza che non poteva pretendere dall’appaltatore il rifacimento delle opere danneggiate né il risarcimento del pregiudizio. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Nota della Redazione
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