Compenso CTU collegiale: aumento del 40% e riduzione per ritardo (Cass. civ. Sez. II n. 7330 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità medica la consulenza tecnica d’ufficio è affidata a un collegio, e alla determinazione del compenso globale trova applicazione l’aumento del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti previsto dall’art. 53 d.P.R. n. 115/2002, non essendo più operante la clausola di esclusione già contenuta nell’art. 15, comma 4, legge n. 24/2017 per la parte dichiarata costituzionalmente illegittima. Il numero delle vacazioni liquidabili va calcolato dal magistrato con rigoroso riferimento alle ore strettamente necessarie, non potendosi presumere un impegno di otto ore al giorno, compresi i festivi e il periodo feriale. La riduzione di un terzo dell’onorario, prevista dall’art. 52, ultima parte, d.P.R. n. 115/2002 per il deposito oltre il termine, è legittima anche nella liquidazione a vacazioni quando non sia possibile individuare con precisione le attività svolte prima o dopo la scadenza.

Il Fatto

Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto di liquidazione dei compensi di una consulenza tecnica collegiale resa da due medici, nell’ambito di un giudizio per l’accertamento degli esiti di un intervento chirurgico. Il decreto aveva riconosciuto a ciascun consulente la somma di Euro 1.473,53 per 180 vacazioni, per un totale di Euro 2.947,60.

Il ricorrente contestava l’eccessività del numero di vacazioni, pari a 360 complessive, la mancata applicazione dell’aumento unico previsto per l’incarico collegiale e l’omessa riduzione di un terzo per il ritardo nel deposito della relazione. Respinta l’opposizione, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, articolati sul vizio di violazione di legge e sul difetto di motivazione. Gli intimati non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i tre motivi sono fondati e li esamina congiuntamente per continuità di argomentazione. L’art. 53 d.P.R. n. 115/2002 disciplina l’incarico plurimo: quando il conferimento avviene a un collegio, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti, salvo che il magistrato abbia disposto lo svolgimento personale e integrale dell’incarico da parte di ognuno.

Nei giudizi in materia di responsabilità sanitaria l’art. 15 legge n. 24/2017 ha introdotto il principio della necessaria collegialità della consulenza, affidandola a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina. Il comma 4 originariamente escludeva, per il compenso globale, l’aumento del quaranta per cento; tale sola proposizione è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 102 del 2021, sicché anche nell’incarico collegiale in materia di responsabilità medica resta operante la prescrizione dell’art. 53 d.P.R. n. 115/2002.

Quanto al numero delle vacazioni, l’art. 4 legge n. 319/1980 vieta di liquidarne più di quattro al giorno e impone al magistrato di calcolarle con rigoroso riferimento alle ore strettamente necessarie, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito. Non è ragionevole presumere che il collegio abbia dedicato all’incarico otto ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi e il periodo feriale: al giudice spetta stabilire in concreto, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni in base alle difficoltà delle indagini, alla loro durata e all’entità della materia controversa.

Sulla decurtazione, la Corte richiama il principio secondo cui anche nella liquidazione a vacazioni è legittima la riduzione di un terzo ai sensi dell’art. 52, ultima parte, d.P.R. n. 115/2002, quando non sia possibile individuare con precisione quali attività siano state svolte prima o dopo la scadenza del termine. Diversamente opinando si applicherebbero due sanzioni diverse a situazioni identiche, con il rischio di acquisire prestazioni senza remunerazione.

Il giudice dell’opposizione non ha correttamente applicato questi principi. Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Taranto in composizione monocratica e in diversa persona fisica, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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