Decadenza dal credito di imposta per tardivo invio del modello CVS (Cass. civ. Sez. V n. 20184 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi concessi sotto forma di credito di imposta ai sensi dell’art. 8 legge n. 388/2000 per investimenti in aree svantaggiate, l’inosservanza del termine del 28 febbraio 2003 per la comunicazione telematica dei dati occorrenti alla ricognizione degli investimenti realizzati (c.d. modello CVS), già prevista a pena di decadenza dall’art. 62, comma 1, legge n. 289/2002, comporta la perdita del beneficio. Il termine minimo di sessanta giorni stabilito dall’art. 3, comma 2, legge n. 212/2000 non è invocabile, poiché le norme dello Statuto del contribuente, pur espressione di principi generali dell’ordinamento tributario, non hanno rango superiore alla legge ordinaria e non consentono la disapplicazione della norma tributaria che si assume in contrasto. Rileva la situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza, maturata con la pubblicazione del d.l. n. 253/2002.

Il Fatto

La società contribuente aveva ottenuto l’ammissione al credito di imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate. Il Centro Operativo competente aveva emesso la comunicazione di scarto del modello CVS, dichiarando la decadenza dal beneficio per il tardivo inoltro della comunicazione telematica dei dati richiesti.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo illegittimo il termine fissato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate perché in contrasto con l’art. 3 dello Statuto del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 8 legge n. 388/2000, dell’art. 62 legge n. 289/2002 e dell’art. 3 legge n. 212/2000.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte richiama il proprio orientamento consolidato, secondo cui l’imprenditore ammesso al credito di imposta ex art. 8 legge n. 388/2000 decade dal beneficio se omette di presentare, nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica contenente le informazioni sull’investimento effettuato. Il termine è previsto a pena di decadenza: diversamente, la sua previsione resterebbe priva di senso, posto che il beneficio non è subordinato alla sola realizzazione dell’investimento.

Nel percorso argomentativo la Corte si sofferma sulla legittimità del termine in rapporto allo Statuto del contribuente. Le norme della legge n. 212 del 2000 costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono orientare l’interprete, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria: non fungono da parametro di costituzionalità né legittimano la disapplicazione della norma tributaria con esse asseritamente in contrasto.

Viene poi precisato che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sebbene adottato in data tale da non assicurare i sessanta giorni dell’art. 3, comma 2, legge n. 212/2000, non incide sull’onere del contribuente. Questi versava in una situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza fin dalla pubblicazione del d.l. n. 253/2002, e il termine è di fonte immediatamente legale, non superabile da una diversa previsione temporale di natura amministrativa.

La Corte esclude infine che il termine minimo di sessanta giorni abbia uno specifico fondamento costituzionale o attenga all’esercizio del diritto di difesa. Il rapido susseguirsi di disposizioni con forza di legge non rispettose di quel termine integra una normale vicenda di successione di leggi nel tempo.

Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. La controricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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