Accertamenti bancari, prova analitica del contribuente e divieto di rivalutazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 11933 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 pongono una presunzione legale relativa in favore dell’erario che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri dell’art. 2729 cod. civ. Il contribuente può vincerla solo con una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, non con ricostruzioni per masse o argomentazioni probabilistiche. Il giudice di merito è tenuto a verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna movimentazione e a darne conto in motivazione. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, miri a una rivalutazione dei fatti di causa.
Il Fatto
La vicenda origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista per IRPEF, addizionali, IRAP e IVA relativamente all’anno d’imposta 2011, all’esito di indagini bancarie. L’Amministrazione finanziaria contestava che i versamenti non giustificati costituissero compensi non dichiarati derivanti dall’attività di lavoro autonomo.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, riteneva non giustificate alcune operazioni bancarie ai fini IRPEF e IRAP, ma non ai fini IVA, e giustificava altre. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; il contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/73 e 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633/72, oltre che degli artt. 1713, 2697 e 2727 cod. civ. L’Agenzia sostiene che il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere idonea la documentazione a vincere la presunzione, avendo il contribuente assolto l’onere per masse e con ragionamenti probabilistici.
La Corte, esaminando il merito, richiama il consolidato canone di riparto dell’onere probatorio: il contribuente deve dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Sul punto richiama Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 10480 del 03/05/2018, Cass. Sez. 5, sentenza n. 13112 del 30/06/2020 e Cass. Sez. 5, ordinanza n. 25043 del 18/09/2024.
Nel caso concreto il giudice d’appello ha ritenuto fornita la prova liberatoria per le operazioni ritenute giustificate, conducendo il ragionamento per contestazioni omogenee e non per masse indistinte, con precisi accertamenti fattuali. La censura, pertanto, è diretta a ottenere una inammissibile rivalutazione della prova in sede di legittimità.
Quanto al ricorso incidentale, i due motivi sono dichiarati inammissibili. Il Collegio richiama Sezioni Unite n. 34476 del 2019: è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri a un riesame delle emergenze di merito. Concorre un ulteriore profilo: l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. a opera del d.lgs. n. 149/2022, attuativo della legge delega n. 206/2021, ha collocato nell’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. la previsione di inammissibilità del motivo di cui al n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo, in caso di doppia conforme.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese per soccombenza reciproca, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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