Imposta unica scommesse dovuta da bookmaker estero e ricevitoria privi di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 22236 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero privo di concessione e la ricevitoria che per suo conto raccoglie scommesse sul territorio italiano sono entrambi soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse, in rapporto di solidarietà paritetica. L’imposta, che non ha natura sanzionatoria, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio nazionale, a prescindere dal luogo di stabilimento e dalla liceità dell’attività, senza restrizioni discriminatorie né violazione della libertà di prestazione di servizi. La norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010 opera anche per i rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. A partire dal 2011 non sussiste obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.

Il Fatto

Una società di scommesse con sede in altro Stato membro e una ricevitoria operante per suo conto impugnavano un avviso di accertamento relativo all’anno 2014, con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali del tributo e l’applicabilità delle sanzioni. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando le Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020: il collegio può escludere con valutazione discrezionale la ricorrenza dei presupposti della discussione pubblica quando i principi da applicare sono consolidati.

Nel merito, il rigetto si fonda su un orientamento consolidato avviato da Cass. n. 8757 del 2021 e proseguito da numerose pronunce conformi. Da tale indirizzo discende che sussistono i presupposti d’imposta sia per il titolare della ricevitoria sia per il bookmaker estero privo di concessione, legati da solidarietà paritetica, e che l’imposta si applica a chiunque gestisca scommesse raccolte in Italia, indipendentemente dallo stabilimento.

La Corte ha confermato che il tributo non ha natura sanzionatoria né è equiparabile a un trattamento punitivo, che la norma interpretativa del 2010 è applicabile anche ai rapporti anteriori e che non emergono profili di doppia imposizione o contrasto con la disciplina dell’IVA. Le richieste di rinvio alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale sono state disattese in ragione delle pronunce già intervenute.

Il motivo relativo alle contestazioni sull’avviso di accertamento è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza; in ogni caso l’omessa indicazione della Commissione competente e dell’indirizzo PEC non integra causa di nullità dell’atto. Quanto alle spese, la Corte ha ribadito che alla parte pubblica assistita da propri funzionari spetta la liquidazione, con la riduzione del venti per cento dei compensi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti e sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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