Appalto illecito e insindacabilità dell’accertamento di fatto sulla genuinità (Cass. civ. Sez. I n. 20198 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione del contratto d’appalto stipulato tra committente e cooperativa, la distinzione tra appalto c.d. pesante e appalto c.d. leggero rileva essenzialmente sul piano probatorio: nell’appalto c.d. leggero non è indizio decisivo di illiceità l’utilizzo, da parte del personale dell’appaltatore, di mezzi e attrezzature messi a disposizione dal committente, purché sussista un’autonoma organizzazione in capo all’appaltatore, con assunzione del relativo rischio d’impresa. L’accertamento sulla sussistenza di tale organizzazione e sulla genuinità dell’appalto costituisce valutazione di fatto, riservata al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo di correttezza del principio di diritto applicato. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere utilizzato per sollecitare una revisione della ricostruzione dei fatti storici e delle prove.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla domanda proposta da una lavoratrice nei confronti di un’azienda sanitaria, volta a ottenere il risarcimento del danno previo accertamento della non genuinità del contratto d’appalto stipulato tra l’azienda e una cooperativa sociale, alle cui dipendenze la lavoratrice era stata assunta per svolgere mansioni di assistenza sanitaria non medica presso una residenza sanitaria per anziani.

La domanda era stata accolta in primo grado, con condanna dell’azienda al pagamento delle differenze retributive dovute in applicazione del contratto collettivo del comparto sanità pubblica. La sentenza era stata riformata in appello, ma questa Corte, con precedente pronuncia, aveva cassato la decisione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa. Riassunto il processo, la Corte d’Appello ha confermato l’accertamento di non genuinità dell’appalto e la condanna dell’azienda. Avverso tale sentenza l’azienda ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 1655 cod. civ., contestando alla Corte territoriale di avere qualificato l’appalto come c.d. pesante e di avere da ciò tratto la conclusione della sua non genuinità.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito. Il giudice del rinvio, all’esito di una minuziosa disamina del materiale istruttorio, ha ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione del lavoro da parte della cooperativa.

Il Collegio ha chiarito che è del tutto irrilevante l’eventuale carenza di motivazione sulla qualificazione dell’appalto come leggero o pesante: la Corte d’Appello ha dato per assodato che si trattasse di un appalto c.d. leggero, ma ha correttamente ricordato che anche per tale tipologia è richiesta un’autonoma organizzazione in capo all’appaltatore. Il principio è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che richiede il quid pluris organizzativo che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al risultato oggetto dell’appalto.

La Corte ha poi sottolineato che l’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, nel distinguere l’appalto genuino dalla somministrazione di lavoro, richiama i due elementi caratterizzanti dell’appalto ai sensi dell’art. 1655 cod. civ.: l’esercizio del potere direttivo e organizzativo sui dipendenti e l’assunzione del rischio d’impresa. Su tali aspetti si è concentrato l’accertamento di fatto, in sé insindacabile in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta contraddittorietà con il diverso esito del precedente grado d’appello, la Corte ha osservato che la relativa sentenza era stata cassata per difetto di integrità del contraddittorio, con nullità che imponeva la totale rinnovazione del giudizio di secondo grado.

La Corte ha inoltre escluso ogni contrasto con la propria precedente pronuncia resa sul medesimo contratto d’appalto, nella quale erano stati ribaditi i medesimi principi sostanziali e processuali, essendo il diverso esito finale derivato dalla difformità degli accertamenti di fatto e dal tipo di censure proposte.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della lavoratrice e compensate nei confronti della cooperativa, non risultata né vittoriosa né soccombente. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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