Occupazione appropriativa e risarcimento integrale del fondo edificabile (Cass. civ. Sez. I n. 20199 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione appropriativa, il risarcimento del danno da perdita della proprietà va commisurato al valore venale del fondo, determinato secondo la sua effettiva potenzialità edificatoria, senza che assuma rilievo la destinazione dell’area al piano per l’edilizia economica e popolare, poiché il principio d’integralità del ristoro impone di prescindere dalla destinazione urbanistica imposta dall’Amministrazione. Nella procedura espropriativa per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, allorché l’occupante agisca come delegato dell’ente espropriante ai sensi dell’art. 60 della legge n. 865 del 1971, la responsabilità per i danni è solidale tra delegante e delegato, restando il primo dominus della procedura e conservando il potere-dovere di controllo e di stimolo. Nel giudizio di risarcimento, la prova della proprietà del bene non richiede rigore pieno, potendo il giudice formare il proprio convincimento su qualsiasi elemento documentale o presuntivo che escluda un’erronea destinazione del pagamento.
Il Fatto
Un proprietario di un fondo in Sperlonga convenne in giudizio il Comune, una cooperativa edilizia e il Commissario ad acta per gli usi civici, chiedendo accertarsi la nullità o l’inopponibilità della conciliazione stragiudiziale intervenuta nel 1989 tra il Comune e la cooperativa, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni per la perdita di un’area del fondo occupata per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il Tribunale di Latina accolse la domanda, dichiarando l’inopponibilità della conciliazione e condannando Comune e cooperativa al risarcimento. La Corte d’appello di Roma, su impugnazione degli eredi dell’attore, rigettò gli appelli incidentali degli enti e rideterminò al rialzo la somma dovuta. Avverso tale pronuncia hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il Comune e la cooperativa.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., rigetta tutte le censure. Il primo e il secondo motivo della cooperativa, incentrati sulla prova della qualità di erede e della proprietà, sono infondati: il figlio che agisce in giudizio per un diritto del genitore, ove non sia contestato il rapporto di discendenza, non deve ulteriormente dimostrarlo, essendo sufficiente l’accettazione tacita dell’eredità, desumibile dall’esercizio stesso dell’azione.
Sul punto della proprietà del fondo, la Corte ribadisce che nel giudizio risarcitorio non occorre prova rigorosa del diritto dominicale, potendo il convincimento formarsi su elementi documentali o presuntivi, tanto più che le sentenze del Commissario per gli usi civici e della Corte d’appello avevano accertato la piena proprietà con efficacia di giudicato.
Quanto alla responsabilità solidale, il motivo è infondato: la cooperativa era stata delegata alla realizzazione degli alloggi e all’espletamento delle procedure espropriative in nome e per conto del Comune, ai sensi dell’art. 60 della legge n. 865 del 1971. L’ente espropriante resta dominus della procedura e risponde in via concorrente per il mancato esercizio dei poteri di controllo e di stimolo. Irrilevante la circostanza che l’assegnazione abbia riguardato solo parte della superficie, avendo la cooperativa materialmente appreso l’intero fondo e non avendo dedotto che la delega fosse limitata all’area assegnatale.
La Corte conferma infine l’esclusione di riduzioni del valore per la destinazione all’edilizia residenziale pubblica: il principio d’integralità del risarcimento esige che la stima avvenga secondo l’effettiva potenzialità edificatoria, in applicazione dell’art. 5-bis, comma terzo, del d.l. n. 333 del 1992, che distingue unicamente tra aree edificabili e non edificabili.
Il quinto motivo della cooperativa e il quarto del Comune, relativi ai parametri di stima, sono inammissibili per difetto di specificità: i ricorrenti non hanno trascritto i passaggi salienti della relazione del c.t.u. né indicato specificamente lacune di accertamento o errori di valutazione. Il motivo del Comune sulla prescrizione è infondato, decorrendo il termine dalla trasformazione irreversibile del fondo e comunque non da data anteriore alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 486 del 1991, che rimosse ogni ostacolo all’azione risarcitoria.
Nota della Redazione
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