Accesso agli atti e motivazione dell’avviso: onere di allegazione del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 9825 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alle informazioni sottostanti l’emissione dell’atto impugnato può essere esercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentale all’esercizio del diritto di difesa, che può dirsi violato ove il contribuente illustri come e in che termini la tempestiva ostensione degli elementi di fatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi, avrebbe potuto influenzare l’esito dell’accertamento. Il vizio di motivazione, per i ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, deve essere dedotto censurando l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e non più l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Il motivo del ricorso incidentale che omette di riprodurre l’atto impositivo nella parte relativa alla sanzione è inammissibile per genericità.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di ditta individuale esercente il commercio di autoveicoli, impugnava l’avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2004 in materia di II.DD., IVA e accessori. L’avviso contestava operazioni soggettivamente inesistenti nel contesto di frodi carosello di importazioni infra-comunitarie di autoveicoli, con indebita detrazione IVA, e accertava maggiori ricavi a seguito di controlli bancari.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non dimostrata l’inesistenza soggettiva delle operazioni. La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma, confermava le riprese per indebita detrazione IVA e annullava quelle per maggiori ricavi, riducendo le sanzioni al minimo irrogabile. Il contribuente ricorre in Cassazione con due motivi; l’Agenzia resiste con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme sull’accertamento fiscale, lamentando che la CTR non avrebbe considerato la portata degli artt. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7, primo comma, della l. n. 212/2000 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990.
La Corte rigetta la preliminare eccezione di inammissibilità, perché dalla lettura complessiva del mezzo si evince con sufficiente chiarezza che il motivo è incentrato sulla motivazione dell’avviso per mancata allegazione degli atti richiamati. Nel merito, però, il motivo non trova ingresso.
La Corte dà continuità al principio espresso da Cass. Sez. 5 n. 36852 del 15/12/2022: il diritto di accesso agli elementi sottostanti l’atto impugnato è strumentale alla difesa e la sua violazione richiede che il contribuente illustri come la tempestiva ostensione degli elementi a lui favorevoli avrebbe potuto influenzare l’esito dell’accertamento. Nel caso concreto il ricorrente non chiarisce come la mancata esibizione in fase amministrativa avrebbe leso il diritto di difesa, tanto più che i documenti sono stati prodotti in giudizio dall’Agenzia.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa e contraddittoria motivazione sull’atteggiamento soggettivo del contribuente. Il motivo è inammissibile: l’appello avverso la sentenza pubblicata il 7 ottobre 2015 non si confronta con l’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. n. 83/2012, convertito con la l. n. 134/2012, che ha riformato il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Nel testo applicabile il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e non più l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con conseguente inammissibilità del motivo, in linea con Cass. Sez. Un. n. 19881 del 2014. Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia sulla riduzione delle sanzioni, il motivo è generico perché non riproduce la parte dell’atto impositivo relativa alle sanzioni, non essendo sufficiente la mera indicazione delle pagine dell’avviso. Entrambi i ricorsi sono rigettati e le spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.