Esenzione IMU enti religiosi: onere probatorio sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 20294 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) è subordinata allo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di religione o di culto, ovvero delle altre attività ivi elencate, con modalità non commerciali. Detto requisito oggettivo va accertato in concreto e non può essere desunto esclusivamente da documenti che attestino a priori la destinazione dell’immobile, occorrendo verificare che l’attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale. Il relativo onere probatorio incombe sul contribuente che invoca l’applicazione dell’esenzione. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, non comportando l’onere di indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile.
Il Fatto
Una congregazione religiosa impugna un avviso di accertamento emesso da un Comune in relazione all’IMU dovuta per l’anno 2012, deducendo l’esenzione per gli immobili destinati al culto e alle attività didattiche svolte dietro pagamento di rette.
Il giudice di prime cure disattende l’impugnazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigetta l’appello, confermando il decisum. La contribuente ricorre per cassazione con due motivi, deducendo il difetto di motivazione dell’atto impositivo e la violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio. Il Comune non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il giudice del gravame ha espressamente esaminato la questione relativa alla motivazione dell’atto impositivo, rilevando che esso risultava compiutamente motivato con riferimento agli elementi costitutivi della pretesa, relativi a immobili pacificamente posseduti dalla contribuente.
Tale argomentazione è conforme alla giurisprudenza della Corte: l’obbligo motivazionale è adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum. Il requisito esige la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti (Cass. n. 23386 del 2021; Cass. n. 1694 del 2018).
La Corte ribadisce che l’onere di motivazione non comporta quello di indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, poiché è onere del contribuente dedurre e provare la ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta. Il requisito oggettivo dell’esenzione va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente (Cass. n. 19072 del 2019; Cass. n. 4502 del 2012).
Anche il secondo motivo è rigettato. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ricorda che essa sussiste solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, non anche se abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016).
Non sussiste, poi, l’omesso esame dell’attestazione ecclesiastica evocata. Il giudice del gravame ha rilevato che la natura non imprenditoriale del soggetto può essere presunta, ma non può escludersi che enti religiosi espletino un’attività commerciale, e che difettava un affidabile supporto documentale per distinguere gli immobili di culto da quelli destinati ad attività didattiche. La ricorrenza del requisito oggettivo non può desumersi solo da documenti che attestino a priori la destinazione dell’immobile (Cass. n. 7980 del 2022; Cass. n. 26654 del 2009). Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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