Competenza dell’ufficio fiscale al recupero dei crediti IVA in compensazione (Cass. civ. Sez. V n. 21528 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero dei crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione, la competenza ad emettere l’atto di recupero spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. L’indicazione di un ufficio diverso nel processo verbale di constatazione costituisce un mero atto organizzativo interno, privo dell’attitudine a modificare i criteri legali di competenza. Tale indicazione, se compiuta per finalità estranee all’accertamento, non integra violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000.

Il Fatto

La Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani dell’Agenzia delle Entrate notificava a un imprenditore edile due atti di recupero di crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione per gli anni 2008 e 2009, relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Il contribuente impugnava separatamente i provvedimenti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che, riuniti i ricorsi, li annullava per incompetenza territoriale dell’ufficio emittente.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia confermava la decisione e respingeva l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo che gli atti erano stati emessi da un ufficio incompetente: competente sarebbe stato l’ufficio indicato nel processo verbale di constatazione del 23 dicembre 2009. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della competenza territoriale all’emissione dell’atto di recupero di crediti IVA in compensazione. Il collegio muove dall’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, che radica la competenza in capo all’ufficio distrettuale del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione, e dall’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, di identico tenore in materia di IVA. Richiama altresì l’art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004, che abilita l’Agenzia a emanare l’atto di recupero lasciando fermi i richiamati criteri di competenza.

Le dichiarazioni di causa afferivano agli anni d’imposta 2008 e 2009 e dovevano essere presentate nel 2009 e nel 2010. In quel periodo il domicilio fiscale del contribuente ricadeva in un Comune la cui circoscrizione faceva capo all’ufficio di Trani, poi soppresso e assorbito, dal 22 febbraio 2010, dalla Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani, istituita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Da ciò la Corte trae la conclusione che la competenza spettava proprio a tale Direzione Provinciale, e non a quella di Bari.

Il collegio esclude che la diversa indicazione contenuta nel processo verbale di constatazione possa mutare l’esito. Quella indicazione era stata compiuta per una finalità diversa e specifica, ossia la valutazione sull’avvio della procedura di autorizzazione all’iscrizione di ipoteca o al sequestro conservativo sui beni del trasgressore. Non è attribuibile a un mero atto organizzativo interno all’Amministrazione l’attitudine a derogare ai criteri di competenza fissati da precise disposizioni normative.

Neppure è configurabile la dedotta violazione del principio di leale collaborazione. L’indicazione di un ufficio determinato nel processo verbale, oltre a essere stata effettuata per le finalità anzidette, non poteva incidere sulla competenza all’emissione degli atti di recupero. Il motivo è quindi accolto e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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