Travisamento della prova e presunzioni nel prelievo abusivo di energia (Cass. civ. Sez. III n. 20769 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, nei limiti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; ove invece il fatto probatorio abbia costituito punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. Nel giudizio di legittimità non è sindacabile l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice del merito, neppure evocando la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. In caso di accertato prelievo abusivo di energia elettrica, il somministrante può provare l’ammontare del credito anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, secondo criteri metodologici non arbitrari, quale quello della potenza tecnicamente prelevabile del cavo.

Il Fatto

Una società somministrante di energia elettrica otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di un importo complessivo, di cui la parte prevalente riferita a una fattura emessa per prelievi irregolari riscontrati nel corso di una verifica, e il resto a ulteriori fatture rimaste insolute. Il titolare dell’impresa individuale destinataria dell’utenza proponeva opposizione, eccependo l’inesistenza del credito.

Il Tribunale, revocato il decreto, condannava l’opponente al pagamento di un importo lievemente inferiore, con interessi e anatocismo. La Corte d’appello riformava parzialmente la decisione, escludendo gli interessi anatocistici ma confermando nel resto. Il soccombente ricorreva per cassazione con cinque motivi; la società resisteva con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

I motivi, pur formalmente dedotti come violazione di legge, sollecitavano in realtà un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità. La Corte esamina ciascuna censura muovendo da questo presupposto.

Il primo motivo denunciava il travisamento della prova, consistito nell’erronea percezione del contenuto del verbale di verifica. La censura è inammissibile sotto due profili: non rispetta l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché omette di riprodurre il contenuto del documento nelle parti rilevanti, e si colloca fuori dai confini delineati dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, che riservano alla revocazione il travisamento oggettivo della prova. Il motivo non evidenzia un errore riconducibile nel perimetro così ristretto.

Il secondo motivo lamentava l’omessa disamina di prove documentali decisive. Anche questa censura è inammissibile: viola l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e tende a un riesame del merito. La Corte ribadisce che la valutazione delle prove non è sindacabile, neppure invocando l’art. 116 cod. proc. civ., non potendosi prospettare il mero esercizio erroneo del prudente apprezzamento. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e la n. 20867 del 2020.

Il terzo motivo censurava il mancato esame della sentenza penale di assoluzione. È inammissibile: la società somministrante non si era costituita parte civile, sicché il giudicato penale non le è opponibile e non vincolava il giudice civile. Il ricorrente omette inoltre di specificare in quali termini avesse illustrato la doglianza.

Il quarto motivo investe il ragionamento presuntivo e la ripartizione dell’onere della prova. La Corte rileva che, accertata l’inattendibilità dei dati del contatore, il somministrante può provare il quantum anche per presunzioni, secondo criteri metodologici non arbitrari. Il criterio della potenza tecnicamente prelevabile del cavo è stato già ritenuto non arbitrario. Nessuna violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile. Chi censura un ragionamento presuntivo non può opporre un convincimento diverso, ma deve dimostrarne l’assoluta illogicità.

Il quinto motivo riguarda la mancata ammissione dei mezzi istruttori. È inammissibile: il ricorrente non dimostra di aver riproposto la richiesta in appello e non illustra la decisività dei mezzi di prova, essendo implicita, nella motivazione, la conferma della loro irrilevanza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alle sanzioni degli artt. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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