Terrapieno e distanze: qualificazione dell’opera come costruzione (Cass. civ. Sez. II n. 10321 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non coincide con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata che presenti i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. È esentata dal rispetto dell’art. 873 cod. civ. soltanto la fabbrica realizzata a un livello inferiore al piano di campagna, inteso come livello medio dell’area antecedente all’intervento. Il muro di contenimento tra fondi a livelli differenti, quando il dislivello derivi dall’opera dell’uomo o il dislivello naturale preesistente sia stato artificialmente accentuato, costituisce costruzione ed è soggetto agli obblighi sulle distanze. Il giudice del merito che ometta tali verifiche incorre in violazione o falsa applicazione delle norme in materia.

Il Fatto

La ricorrente conveniva in giudizio il vicino davanti al Tribunale di Cuneo, chiedendo la condanna all’arretramento di un terrapieno artificiale realizzato in violazione della distanza dal confine di cinque metri, con sottostante autorimessa. Il convenuto chiamava in garanzia la società che aveva eseguito le opere, la quale chiamava a sua volta il progettista e direttore dei lavori, che evocava la propria compagnia assicurativa per la responsabilità professionale.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la decisione, qualificando il manufatto come muro di confine, in quanto fabbrica isolata esentata dall’obbligo di rispettare le disposizioni sulle distanze. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, con i quali si contesta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 873 cod. civ. e la mancata qualificazione del terrapieno come costruzione. Le censure sono fondate, perché la domanda non si limitava al muro sul confine, ma investiva l’intera fabbrica, in parte interrata e in parte fuori terra, realizzata allo scopo di ricavare un locale garage.

La Corte d’Appello ha concentrato la disamina sul solo muro, ritenendolo esentato per la sua funzione divisoria. Il rilievo è ineccepibile in astratto, ma perde efficacia nel caso concreto, poiché il manufatto assolveva una duplice funzione, di confine e di contenimento del terrapieno, sul quale insiste la rimessa per autovetture.

Il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare l’intera costruzione e verificare se presentasse i caratteri della nuova costruzione. In proposito la Corte richiama il principio per cui solo la fabbrica eseguita a un livello inferiore al piano di campagna è esentata dall’art. 873 cod. civ., mentre il vano sotterraneo che sporga dal suolo, anche di pochi centimetri, va qualificato come costruzione (in tal senso i precedenti di legittimità richiamati). Il terrapieno, in quanto avente funzione di soletta di copertura del sottostante garage, integra i caratteri della solidità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo.

La Corte aggiunge che il giudice del rinvio dovrà accertare se il terrapieno superi il piano di campagna antecedente all’intervento e se il dislivello tra le proprietà sia stato causato dall’opera dell’uomo. In tale evenienza, anche il muro di contenimento andrà considerato costruzione e assoggettato alle norme sulle distanze, secondo il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

I restanti motivi restano assorbiti. La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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