Spese processuali liquidate per fasi e rispetto dei minimi tabellari (Cass. civ. Sez. II n. 20375 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il giudice che condanna la parte soccombente al rimborso deve liquidare l’ammontare degli onorari separatamente per ciascuna fase dell’attività difensiva. È illegittima la mera indicazione di un importo complessivo e omnicomprensivo, perché impedisce il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto delle tabelle. L’esercizio del potere discrezionale entro i valori minimi e massimi fissati dai parametri non è sindacabile in sede di legittimità; la motivazione diventa però doverosa quando il giudice si discosti dalla forcella di tariffa, dovendo rendere controllabili le ragioni dello scostamento e la misura adottata. Restano inderogabili i valori minimi di cui all’art. 4 del D.M. Giustizia 5 aprile 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018.
Il Fatto
Il ricorrente si opponeva davanti al Giudice di pace di Roma a un preavviso di fermo amministrativo per il pagamento di una somma afferente a sanzioni amministrative riferibili a diversi enti creditori. Il giudice accoglieva l’opposizione e annullava il preavviso, condannando l’ente impositore alla rifusione delle spese giudiziali.
Proposto appello limitatamente al capo sulle spese, per violazione delle tariffe forensi, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il gravame e riliquidava gli importi, riconoscendo per il secondo grado una somma complessiva comprensiva della fase di studio, di quella introduttiva e di quella decisionale, senza specificare il compenso spettante per ciascuna. Avverso tale statuizione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. Giustizia 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 37/2018, e delle tabelle allegate, nonché degli artt. 91 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censurando la liquidazione del secondo grado inferiore ai limiti tabellari e determinata in modo generico.
Il motivo è manifestamente fondato. La Corte rileva che il giudice di appello, in assenza di una diversa convenzione tra le parti, ha liquidato le spese del gravame in un importo complessivo per onorari, calcolando indistintamente le tre fasi, oltre accessori e rimborso forfettario. Così decidendo, ha violato il principio consolidato secondo cui il giudice deve liquidare separatamente le voci relative alle distinte attività difensive: la mera indicazione dell’importo complessivo è illegittima perché inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto delle tabelle. Tra i precedenti richiamati, Cass. n. 23919/2020.
La Corte precisa poi che l’erroneo criterio omnicomprensivo ha determinato anche la violazione del principio di inderogabilità dei valori minimi, sia con riguardo ai parametri medi sia ai parametri minimi, pur con la possibile riduzione del 50%, in relazione al valore della causa nella fascia tabellare da euro 1.100,00 a euro 5.200,00.
Quanto al regime successivo al D.M. n. 55 del 2014, la Corte esclude un vincolo normativo alla determinazione secondo i valori medi: il giudice deve quantificare il compenso tra minimo e massimo, derogabili con apposita motivazione. L’esercizio del potere discrezionale entro la forcella di tariffa non è sindacabile in sede di legittimità, ma la motivazione è doverosa quando il giudice aumenti o diminuisca ulteriormente gli importi, dovendo rendere controllabili le ragioni dello scostamento e la relativa misura, come affermato in Cass. n. 19623/2016 e Cass. n. 18905/2017.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Roma, in composizione monocratica e in persona di altro magistrato, perché si attenga ai principi richiamati e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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