Mobilità del personale della formazione professionale e insussistenza di un diritto soggettivo (Cass. civ. Sez. I n. 19567 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
I processi di mobilità del personale degli enti della formazione professionale vanno attivati nell’esercizio di incoercibili potestà pubblicistiche, che devono rispondere agli obiettivi di efficienza, imparzialità ed equilibrio finanziario sanzionati dall’art. 97 Cost. Ne consegue che non sussiste in capo ai lavoratori rimasti privi d’incarico alcun diritto soggettivo azionabile nei confronti dell’Amministrazione regionale. La previsione che riconosce all’Assessore competente l’autorizzazione ad avviare la procedura pattizia configura una mera facoltà amministrativa, non un obbligo giuridico correlato a una pretesa individuale. Il ricorso che non si confronti con la statuizione relativa all’estraneità della Regione alle intese tra le parti sociali e che solleciti un riesame interpretativo di documenti è inammissibile.
Il Fatto
La vicenda origina dall’impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Trapani aveva condannato le Amministrazioni convenute ad avviare le procedure di mobilità previste dall’art. 2, comma 2-bis, della legge regionale n. 25/1993, secondo le procedure dell’allegato 12 al CCNL 2011/2013 e dell’art. 26, rigettando le domande relative al Fondo di garanzia.
La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma, ha respinto la domanda degli originari ricorrenti. Ha osservato che la legge regionale sancisce una mera facoltà in capo all’Assessore regionale competente, che l’art. 26 punto B CCNL 1994/1997 delinea un percorso finalizzato al riassorbimento o alla fuoriuscita del personale in esubero senza attribuire alcun diritto azionabile e che la Regione aveva partecipato alle intese tra le parti sociali come mera coordinatrice, non come parte stipulante. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; le Amministrazioni sono rimaste intimate.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 9, comma quarto, legge n. 845/78, dell’art. 2, comma 2-bis, legge regionale n. 25/1993, degli artt. 34 e 35 del CCNL 2011/2013 e dell’allegato 12, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che, avendo la norma regionale riconosciuto all’Assessore l’autorizzazione a porre in essere la procedura pattizia, ne deriverebbe un diritto alla mobilità in capo ai dipendenti privi d’incarico e un correlativo obbligo di attuazione della Regione.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo assorbente la statuizione della sentenza impugnata. I processi di mobilità vanno attivati nell’esercizio delle incoercibili potestà pubblicistiche, che devono rispondere agli obiettivi di efficienza, imparzialità ed equilibrio finanziario sanzionati dall’art. 97 Cost. Su questa base la Corte territoriale ha correttamente escluso la sussistenza di un diritto soggettivo azionabile dai lavoratori nei confronti della Regione Siciliana.
Il ricorso, inoltre, non si confronta con l’autonoma statuizione secondo cui l’Amministrazione regionale non ha partecipato alle intese raggiunte tra le parti sociali. Quel profilo, da solo, sorregge la decisione impugnata e non è stato specificamente contrastato.
La Corte rileva infine che il ricorrente sollecita un giudizio di merito attraverso l’interpretazione di documenti — la Direttiva del Dipartimento Regionale del Lavoro e la circolare assessoriale n. 10/94/IIFP del 5.10.1994 — non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è quindi inammissibile.
Nessuna statuizione è emessa sulle spese, non avendo le Amministrazioni svolto attività difensiva. La Corte dà atto dell’obbligo per le parti ricorrenti di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Nota della Redazione
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