Motivazione avviso registro per relationem se atto già conosciuto (Cass. civ. Sez. V n. 30734 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione degli atti impositivi è assolto anche per relationem, mediante il rinvio a elementi risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi siano allegati all’atto notificato, oppure che ne sia riprodotto il contenuto essenziale, oppure che siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione. Ai fini della imposta di registro, è irrilevante che gli elementi della fattispecie impositiva si desumano direttamente dalla motivazione dell’atto o indirettamente dal contenuto di un atto richiamato e non allegato, quando si tratti di atto conosciuto o conoscibile dal contribuente. La pretesa impositiva scaturisce dalla sola obbligazione di pagamento dell’imposta dovuta, sicché, in presenza di un atto giudiziario il cui contenuto è sovrapponibile alla domanda proposta dal contribuente, è consentita una lettura non formalistica delle garanzie difensive.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione per imposta di registro riferito a un provvedimento giudiziario emesso dal giudice civile all’esito di una controversia tra genitori e figlio, avente ad oggetto il ritrasferimento di un immobile. Eccepiva la nullità dell’avviso per violazione degli obblighi di motivazione e di allegazione, non essendo stato il provvedimento allegato all’atto impositivo.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso proprio per l’omessa allegazione. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riteneva valido l’avviso, essendo in esso indicati gli estremi del provvedimento e risultando la conoscenza dello stesso in capo al contribuente. Proponeva quindi ricorso per cassazione il contribuente, con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione delle norme sulla motivazione e sull’allegazione, sostenendo che la sola enunciazione della data e del numero del provvedimento civile, senza allegazione, rendesse illegittimo l’avviso, perché il contribuente sarebbe stato costretto a un’attività di ricerca a scapito del termine per impugnare.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’obbligo di motivazione può essere assolto per relationem, tramite il rinvio a elementi di fatto risultanti da altri atti, purché allegati ovvero con contenuto essenziale riprodotto, o ancora già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione. Il Collegio dà continuità a tale indirizzo, ritenendo indifferente che gli elementi della fattispecie impositiva si desumano direttamente dall’atto impositivo o indirettamente da un atto richiamato, seppure non allegato, quando sia conosciuto o conoscibile dal contribuente.
La Corte osserva che l’avviso di liquidazione trova disciplina nell’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986, che impone l’indicazione degli estremi dell’atto da registrare e della somma da pagare, e nell’art. 7 legge n. 212/2000, profilo che non può essere scrutinato prescindendo dalla legittimità del rinvio per relationem.
Nel caso concreto, dall’avviso emergevano, oltre al numero e alla data del provvedimento, l’identità delle parti, l’oggetto del giudizio, il valore imponibile, l’aliquota applicata: elementi che escludono dubbi sull’individuazione dell’atto tassato. Il denunciato omesso esame è escluso, avendo la Corte distrettuale esaminato l’avviso e l’atto sottoposto a registrazione; l’error in procedendo, non meglio specificato, era stato veicolato attraverso il vizio del n. 5 e non mediante la violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo.
Il secondo motivo, relativo alla condanna alle spese, è parimenti infondato: la Corte ribadisce che la condanna al rimborso spetta anche quando l’ente sia rappresentato da funzionari interni, senza necessità di distinguere tra spese e onorari, applicando la riduzione del 20%. Le spese liquidate, commisurate al valore della controversia, risultano comunque al di sotto dei valori medi. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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